DICHIARAZIONE PRELIMINARE
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Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Il presente accordo regola - ai sensi dei DPR 270/2000 Capo VI il rapporto di lavoro esistente fra l’
Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle di Aosta (di seguito denominata ASL)
ed i medici di medicina generale in essa operanti, per lo svolgimento dei
compiti relativi a:
a)
assistenza
primaria
b)
medicina dei
servizi
c)
emergenza
sanitaria territoriale
d)
attività
territoriali programmate
2. Il Capo Il disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il
Servizio Sanitario Regionale ed i medici per l'espletamento in conformità con
le indicazioni della programmazione regionale, delle attività sanitarie per la
continuità assistenziale stipulate, in sostituzione del CAPO llI dei DPR
270/2000, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) dei DI.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
3. Il presente accordo resta in vigore in regime di prorogatio fino alla
stipula degli accordi regionali previsti dal successivo ACN
CAPO I - ASSISTENZA PRIMARIA
Articolo 2 - Forme associative
1. Le forme associative già previste all’art. 5 dell’Accordo
Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 4947 del
30.12.1997 sono riconosciute come
equivalenti a quelle previste dall'art. 40 dei DPR 270/2000 e dallo stesso
regolamentate.
2. Si considera la medicina in associazione:
·
un mezzo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e
del conseguente rispetto dei livelli di
spesa programmati di cui alla lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Decreto
Legislativo 502/92 ,
·
un mezzo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale
previsti dalla Legge Regionale 13/97 (in particolare dall’articolo 3-Obiettivi
del piano-socio-sanitario regionale e dal’art.4.5 -Il nuovo ruolo del medico di
medicina generale)
·
un mezzo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione Aziendale
(Delibera della Giunta Regionale n° 2637 - Approvazione del contratto di
programma fra la Regione Autonoma Valle di Aosta e l’Azienda USL della Valle di
Aosta per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 5/2000Accordo di
Programma)
·
un mezzo
finalizzato a garantire gli
obiettivi di cui all’art. 3 del DGR n°
4947 del 30. 12. 1997.
3. Le percentuali di riferimento di cui ai punti 1,2 e 3, lettera B2
dell'art. 45, DPR 270/2000 sono concordate nella seguente misura:
|
Medicina in associazione |
70% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta |
|
Medicina in rete |
10% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta |
|
Medicina di gruppo |
20% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta |
4. Il Comitato regionale di cui all'art. 12 dei DPR 2701/2000 istituisce
e cura un elenco delle forme associative esistenti, distinte nelle tre
tipologie e aggiornato mensilmente.
Il riconoscimento delle forme associative
esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità da parte dei
medici. L’Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo
comunica al Comitato regionale il numero delle forme associative esistenti
all'atto della pubblicazione dei presente accordo distinte nelle 3 tipologie, e
la composizione nominativa delle stesse.
5. I medici che intendono costituire una nuova forma associativa devono
presentare domanda, a mezzo raccomandata AR, al Comitato regionale che, entro
30 giorni, a mezzo telegramma comunica al rappresentante della forma
associativa ed alla ASL di competenza, l'autorizzazione alla sua costituzione.
Tale autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica dei rispetto
delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle
richieste. L'effettiva costituzione deve avvenire comunque entro 90 giorni dal
ricevimento dell'autorizzazione regionale.
Avvenuta la costituzione è compito dell'ASL
verificare il possesso delle caratteristiche previste dall'art. 40 dei DPR
270/2000.
6. Il
riconoscimento delle relative indennità ai medici inizia dal momento dell'effettiva
costituzione, comunicata dal rappresentate della forma associativa alla ASL a
mezzo raccomandata AR.
Art. 3 - Personale di studio
1. La presenza di personale di
studio è riconosciuto:
·
come mezzo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e
del conseguente rispetto dei livelli di
spesa programmati di cui alla lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Decreto
Legislativo 502/92 ,
·
come mezzo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale
previsti dalla Legge Regionale 13/97 (in particolare articolo 3-Obiettivi del
piano-socio-sanitario regionale e art.4.5 -Il nuovo ruolo del medico di
medicina generale)
·
come mezzo finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi della programmazione Aziendale (Delibera della Giunta Regionale
n° 2637 - Approvazione del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle
di Aosta e l’Azienda USL della Valle di Aosta per l’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 5/2000Accordo di Programma)
·
come mezzo
finalizzato a garantire gli
obiettivi di cui all’art. 3 del DGR n°
4947 del 30. 12. 1997.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto alla lettera B4 e B5
dell'art. 45, DPR 270/2000, il Comitato regionale di cui all'art. 12 dei DPR
270/2000 istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore
di studio professionale (B4) o un infermiere professionale (B5) tenendo
distinte le due tipologie.
3. Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura:
|
Collaboratore di
studio |
25% dei medici di
assistenza primaria operanti in Valle di Aosta |
|
Personale
infermieristico |
5% dei medici di
assistenza primaria operanti in Valle di Aosta |
4. In tale elenco sono iscritti i medici che già utilizzano le sopra
citate collaborazioni, per i quali decorre automaticamente ed immediatamente il
riconoscimento delle relative indennità.
5. L’ Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presente accordo
comunica al Comitato regionale l'elenco dei medici che all'atto della
pubblicazione dei presente accordo utilizzano personale di studio.
6. I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono
presentare domanda, a mezzo raccomandata AR, al Comitato regionale che, entro
30 giorni a mezzo telegramma comunica al medico ed alla ASL di competenza,
l'autorizzazione al solo fine dei riconoscimento della relativa indennità. Tale
autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica dei rispetto delle
percentuali di riferimento, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste.
7. E' consentito il riconoscimento delle indennità per il collaboratore
di studio in soprannumero al limite dei 25% qualora tale percentuale sia stata
già raggiunta e la richiesta sia formulata da medici che sono impegnati nella
teleprenotazione.
8. L'effettiva utilizzazione dei personale deve avvenire comunque entro
90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione regionale.
9. E' compito dell'ASL verificare, dopo l'inizio dell'attività, il
possesso delle caratteristiche previste alle lettere B4 e B5 dall'art. 45 dei
DPR 270/2000.
10. Il riconoscimento delle relative indennità ai medici inizia dal
momento dell'effettivo inizio di attività dei personale, comunicata dal medico
alla ASL a mezzo raccomandata AR.
11. Il riconoscimento contemporaneo delle indennità della lettera B4 e
B5 può essere riconosciuto solo nell'ambito di una delle forme associative.
12. Qualora il collaboratore di studio o l'infermiere professionale
operi per una forma associativa, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni
medico facente parte dell'associazione. In questo caso, entro il 30 giugno di
ogni anno, si procede a conguaglio, in modo che la somma totale delle indennità
percepite nel corso dell'anno solare precedente non superi le spese effettive
dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli
onorari di eventuali consulenti dei lavoro, il costo della formazione dei
personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse all'impiego
dei personale.
Art. 4 - Prestazioni informatiche
l. Al fine di facilitare ai Distretti l'analisi del comportamento
prescrittivo dei medici di assistenza primaria in relazione alla gestione del
budget distrettuale e di incentivare l'informatizzazione degli studi medici e
la teleprenotazione, ai medici che volontariamente garantiscono le seguenti
prestazioni informatiche sono riconosciuti specifici compensi come indicato
nella seguente tabella:
|
|
|
Compenso forfetario annuo per assistito |
|
a) |
Gestione della cartella clinica con mezzi
informatici con stampa prevalente delle prescrizioni e richieste e memorizzazione dei
referti di indagini e consulenze specialistiche |
3000 |
|
b) |
Partecipazione a procedure di posta
elettronica con le diverse strutture dell'Azienda |
800 |
|
c) d) |
La ricezione di referti e lo smistamento
agli assistiti Le procedure burocratiche di
teleprenotazione |
1000 5000 |
|
e) |
b),c),d) insieme |
8000 |
2. Tali compensi sono dovuti al medico anche nel caso in cui tali
prestazioni siano previste da apposite sperimentazioni concordate con l'Azienda.
In tal caso sono aumentate del 20% e riconosciute in misura proporzionale alla
durata della sperimentazione.
3. I programmi necessari alla teleprenotazione dovranno essere forniti
gratuitamente dalla ASL o dalla Regione.
4.Per quanto riguarda il personale di studio vale quanto stabilito
all'art. 3 comma 6 dei presente accordo.
Art. 5 - Partecipazione a commissioni e
gruppi di lavoro
1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei medici
di famiglia ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e
distrettuale, come previsto al comma 1, art. 9, DPR 270/2000, a titolo di
rimborso forfetario delle spese di sostituzione e di viaggio è riconosciuto un
gettone di lire 300.000 lorde per ogni partecipazione a singole sedute di:
a) Comitati
regionali ed aziendali di cui agli articoli 11 e 12 del DPR 270/2000
b) Commissioni
regionali previste dai presenti accordi e/o deliberate dalla Regione
c) Commissioni
aziendali o distrettuali deliberate dalle ASL
d) Consigli di
Dipartimento
e) Consiglio dei
sanitari
f)
Ufficio di coordinamento distrettuale o di sue sottocommissioni
ufficialmente istituite dal Responsabile di Distretto
g) Commissione
per l'appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse prevista al comma 4,
art. 14 DPR 270/2000
2. Ai medici di medicina generale eletti a far parte dell'Ufficio di
coordinamento ed alla Commissione per l'appropriatezza delle cure e dell'uso
delle risorse di cui al comma 4, art. 14 DPR 270/2000 è riconosciuta, oltre ai
gettoni di presenza, una indennità di carica mensile lorda di lire 1.500.000.
3. Tali compensi sono a carico dell’ Azienda, salvo la possibilità di
rivalsa della stessa per Commissioni deliberate da Enti Locali, Società di
Servizi o Cooperative Sociali
4. Le attività previste dal presente articolo non comportano
limitazioni dei massimale. Art. 6 - Attività di prevenzione
l. I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di
prevenzione dei tumori cervico-vaginali e della mammella
2. Il Comitato Regionale designa i rappresentanti dei medici di medicina
generale in seno al Gruppo regionale per lo Screening
3. I medici di assistenza primaria sono tenuti a:
h)
partecipare
alla sessione di formazione specifica al progetto;
i)
attenersi ai
protocolli operativi stabiliti dal Comitato Tecnico in accordo con i loro
rappresentanti;
j)
fornire
l'informazione necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere
consapevole la decisione di aderire allo screening e contemporaneamente
garantirne l'accesso;
k)
selezionare
dalle liste dei loro assistibili le persone eleggibili allo screening;
l)
seguire i loro
assistiti nelle fasi diagnostiche e terapeutiche, eventualmente conseguenti
allo screening, secondo i protocolli definiti dai programmi.
4. Ai medici di medicina generale saranno fornite trimestralmente le
liste degli assistiti non aderenti agli inviti ed i risultati dei test relativi
agli aderenti.
5. Per le attività di prevenzione sopra indicate, per ogni donna che
abbia effettuato il previsto test di screening dopo l'inizio della campagna di
prevenzione, al medico è riconosciuto un compenso forfetario di lire 5.000 per
ogni singolo test. L'elenco sarà fornito dal medico all'azienda con cadenza
trimestrale. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste al punto 4)
dell'allegato D) dell'Accordo Nazionale.
6. Nel caso di altri progetti previsti dalla Regione o dall’ Azienda,
anche di carattere sperimentale, relativi ad altre patologie, saranno applicati
gli stessi obblighi operativi e relativi compensi.
Art. 7 - L'Assistenza domiciliare integrata
1. L'Assistenza Domiciliare Integrata e quella programmata sono regolate
dall'art. 39 e dagli allegati G ed H dei DPR 270/2000 e dall'allegato A dei
presente accordo, di cui è parte integrante.
2. Per le attività previste dall'allegato A
sono riconosciuti al medico di medicina generale i seguenti compensi:
e)
per le
attività correlate all'apertura dei caso, comprendenti la formulazione della
richiesta, la stesura dei piano di assistenza e la presa incarico, al medico di
assistenza primaria saranno corrisposte lire 150.000.
f)
In caso di
dimissione protetta, comprendente l'attivazione secondo le modalità sopra
esposte e la formulazione dei piano assistenziale congiunto con il collega
ospedaliero, al medico di assistenza primaria saranno corrisposte lire 200.000.
3. Le prestazioni aggiuntive previste alla lettera A) e B) dell'allegato
D dei D.P.R. 270/2000, eseguite in corso di ADI sono retribuite in aggiunta al
compenso previsto dall'art. 5 dell'allegato H. Ad integrazione delle suddette prestazioni, per ciascuna
trasfusione di sangue intero o di suoi derivati eseguita in regime di ADI, al
medico è corrisposto un compenso di lire 150.000.
4. Per le altre attività vale quanto stabilito dall'accordo nazionale.
1. E' istituita presso l'Assessorato alla sanità la Commissione
regionale per il coordinamento delle attività di Assistenza Domiciliare
Integrata e Programmata di cui all'art. 39 dei DPR 270/2000.
2. La Commissione è composta:
a)
dai componenti
del Comitato Regionale di cui all'art. 12 del DPR 270/2000
b)
dai medici
coordinatori dell’ADI
c)
da un
infermiere professionale individuato dall'Assessorato alla sanità
d)
da due
Responsabili di Distretto individuati dall'Assessorato alla sanità
3. La Commissione che si riunisce almeno ogni 2 mesi ha il compito di:
g)
monitorare
l'attività di ADI e ADP dell’ ASL, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo
h)
emanare
direttive di coordinamento relativo all'organizzazione del servizio ed alle
prestazioni erogate
i)
promuovere
interventi di formazione di tutti i professionisti coinvolti
j)
stilare una
relazione annuale dell'andamento dei servizio e dei risultati raggiunti
4. La Commissione può convocare riunioni di singole categorie di
operatori dell’ ASL addetti all'ADI.
Art. 9 - Integrazione ospedale-territorio
1. In applicazione dell'art. 35 (Rapporti tra il Medico di famiglia e
l'ospedale) dei DPR
270/2000 ed al fine di:
·
garantire un
flusso di informazioni e conoscenze tra ospedale e territorio che consenta un
piano di assistenza concordata nell'interesse dei cittadino malato con il
superamento di alcuni attuali motivi di disagio comunicativo tra medici
ospedalieri e di famiglia;
·
accrescere la
conoscenza da parte dei personale ospedaliero delle potenzialità dei
territorio, in particolare delle possibilità di assistenza domiciliare, e da
parte dei medici operanti sul territorio delle risorse e degli strumenti
disponibili nei presidi ospedalieri
·
consentire al
medico ospedaliero di ricevere le utili informazioni che, grazie alla
conoscenza spesso di lunga data dei proprio assistito, solo il medico di
famiglia stesso è in grado di fornire, al fine di adattare le scelte cliniche
alle caratteristiche e specifiche esigenze dei paziente, oltre che della
malattia, e di evitare la reiterazione di esami già eseguiti o comunque
inutili;
·
ridurre le
situazioni di degenze protratte oltre il necessario con inevitabile ostacolo ad
un ragionevole turnover dei posti letto e con un inutile aggravio di spesa;
·
evitare
dimissioni intempestive per le contingenti possibilità di assistenza
domiciliare;
·
eliminare
situazioni conflittuali legate a regole prescrittivi (note CUF), scelte
diagnostiche e/o a terapie consigliate alla dimissioni, non condivise dal
medico di medicina generale, con la conseguente presentazione di messaggi non
coerenti all'ammalato;
·
concordare
ricoveri (o anche solo esami diagnostici) secondo criteri di precedenza per
situazioni urgenti o comunque non gestibili a domicilio;
·
definire e
riconoscere reciprocamente i ruoli specifici ed i campi di competenza delle
strutture ospedaliere e di quelle operanti sul territorio.
I Medici di assistenza primaria concordano con i
Medici ospedalieri, che hanno temporaneamente in cura un loro assistito, un
programma di comunicazione e consulto che risponda alle seguenti specifiche:
a)
informazione
da parte dell'ospedale al medico di assistenza primaria dei ricovero in reparto
di un assistito iscritto nei suoi elenchi, qualora non sia avvenuto mediante
l'invio da parte dei curante stesso
b)
accesso dei
medico di famiglia nel luogo di ricovero per il passaggio di consegne
clinico-terapeutiche (note anamnestiche, eventuali indagini e terapie già
instaurate), di informazioni complete e specifiche da parte del medico di
famiglia circa il tessuto socio-ambientale dei paziente, gli strumenti
operativi e le strutture territoriali per l'assistenza domiciliare ( ADI, ADP)
o tramite RSA, per la riabilitazione motoria e logopedica di cui l'ASL di
residenza dell'ammalato dispone, di informazioni circa l'iter ospedaliero
previsto e le risorse e gli strumenti a disposizione delle struttura
ospedaliera;
c)
partecipazione
a riunioni collegiali per la gestione di casi clinici complessi (in particolare
persone con patologie oncologiche che richiedano interventi di più
specialisti);
d)
passaggio
corretto e completo di consegne cliniche e terapeutiche alla dimissione dei
malato al fine di garantire un suo ottimale, concordato, reinserimento al
proprio domicilio e superare le difficoltà per il cittadino di avere la
copertura terapeutica quando la dimissione avviene nei giorni prefestivi e
festivi;
e)
gestione
concordata del post-ricovero per evitare tra l'altro che vengano consigliati in
sede ospedaliera farmaci con ostacoli prescrittivi (note CUF) e vengano prefissati
controlli ritenuti incongrui dal medico di famiglia
o)
Entro tre mesi
dalla pubblicazione dei presente Accordo i direttori Generali delle Aziende
Ospedaliere e Sanitarie locali provvedono a rendere operativa in ogni Unità di
ricovero la procedura in oggetto.
3. Per le prestazioni di cui al presente articolo al medico di
assistenza primaria spettano i seguenti compensi:
·
compenso
forfetario di lire 120.000 per il primo accesso in ospedale concordato con il
medico responsabile dei reparto sulla base dei protocollo descritto nel comma
b, punto 1 dei presente articolo;
·
compenso forfetario di lire 120.000 per la partecipazione alla prima
riunione collegiale per caso clinico complesso (precedente comma e, punto l);
·
compenso
forfetario di lire 70.000 per ogni ulteriore accesso o riunione ove le
·
particolari
condizioni cliniche lo richiedano e/o in fase di dimissione, con esclusione
delle Dimissioni Protette.
Art. l0 - Commissione regionale per
l'integrazione Ospedale Territorio
1. Presso l'Assessorato alla sanità è istituita una Commissione per la
promozione e la verifica dell'attuazione di modelli efficienti di integrazione
ospedale-territorio. A detta Commissione sono affidati i seguenti compiti:
·
promuovere e
verificare su tutto il territorio regionale l'attuazione delle forme di
integrazione previste dall'articolo 1 e valutare i risultati di tale
integrazione
·
promuovere
l'adozione e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici secondo
linee comuni basate sulle evidenze scientifiche e adattate localmente sulla
base delle risorse disponibili (in particolare per il monitoraggio ed il follow
up di patologie di elevata prevalenza nella popolazione)
Tale Commissione è composta da:
a)
i membri del
Comitato Regionale di cui all'art. 12 del DPR 270/2000
b)
un
rappresentante della Continuità
assistenziale
c)
due
rappresentanti dei medici ospedalieri individuati dalle OO.SS.
d)
un
rappresentante degli specialisti ambulatoriali
Art.11 - Servizio di Pre-Pronto Soccorso
1. Al fine di ridurre il progressivo sovraffollamento del pronto
soccorso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei presente Accordo la
Regione impegna l’ Azienda Sanitaria Locale ad istituire nei successivi 60
giorni, in ambulatorio attrezzato attiguo al DEA o PS, la presenza attiva di un
medico di medicina generale (medico di Pre-Pronto Soccorso), con lo scopo di
identificare, trattare ed educare ad un ricorso appropriato alle strutture dei
Servizio Sanitario Nazionale i pazienti che, non presentando alcuna
sintomatologia con carattere di urgenza ed emergenza, devono essere ricondotti
ad una sede di cura più appropriata, in grado di fornire adeguata risposta alle
necessità espresse.
2. Al medico di Pre-Pronto Soccorso saranno riferiti i pazienti
selezionati da apposito "triage" precodificato, effettuato da un
infermiere professionale, mirato a riconoscere le richieste non peculiari per
una struttura d'urgenza che siano riconducibili ad una presa in carico da parte
del Medico di Famiglia.
3. Il medico di Pre-Pronto Soccorso potrà a suo insindacabile giudizio
ed in qualsiasi momento riferire nuovamente il paziente al PS qualora ritenesse
ciò appropriato.
4. Se nel PS si registra fino a 70.000 passaggi/anno deve essere
prevista la presenza attiva di un medico di medicina generale in Pre-Pronto Soccorso
dalle ore 8 alle ore 20. Se vengono registrati più di 70.000 passaggi l'anno
deve essere prevista la presenza attiva di un medico di medicina generale in
Pre-Pronto Soccorso nell'intero arco della giornata dalle ore 0 alle ore 24.
5. Ai medici di medicina generale dei Pre-Pronto Soccorso verrà messo a
disposizione oltre ad un adeguato locale, attiguo a quelli dei Pronto Soccorso,
anche un adeguato supporto infermieristico.
6. Il medico di medicina generale di turno in Pre-Pronto Soccorso deve:
a)
assicurare la
presenza nella sede assegnata dall'inizio alla fine del turno
b)
effettuare la
visita e fornire adeguata risposta ai problemi presentati
c)
indagare sui
motivi che hanno indotto il paziente a rivolgersi inappropriata mente al PS
d)
inviare
eventualmente il paziente presso il proprio Medico di Famiglia
e)
dimettere il
paziente o inviarlo in PS
7. Il medico che non può svolgere il turno di servizio deve
tempestivamente avvertire il responsabile indicato dall'Azienda che provvederà
alla sostituzione.
8. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a 20 giorni
consecutivi fatte salve le esigenze dei servizio. Per tali sostituzioni,
l'Azienda organizza turni di reperibilità oraria.
9. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al
responsabile individuato dall'Azienda l'impossibilità di assicurare l'attività,
qualora non fosse in grado di farlo tempestivamente, contatta direttamente il
medico di reperibilità oraria perché lo sostituisca.
10. Possono accedere all'incarico di Pre-Pronto Soccorso in ordine:
a)
i medici di
medicina generale con meno di 650 scelte (massimo 24 ore d'incarico/settimana),
b)
i medici della
continuità assistenziale
c)
i medici
inseriti in graduatoria regionale per la medicina generale valida per l'anno in
corso
In parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 l'attività di medico di
Pre- PS è compatibile con ogni altro rapporto convenzionale stipulato a norma
del DPR 270
11. I medici incaricati, prima di iniziare il servizio, dovranno
effettuare almeno una giornata di formazione tenuta da un medico di medicina
generale formatore e da un responsabile dei DEA o PS.
13. Ai medici incaricati sarà corrisposto il trattamento economico
stabilito per la continuità assistenziale all'art. 57 dei DPR 270/2000.
14. Al compenso di cui al precedente comma è aggiunta una indennità di
lire 50.000 per ogni ora di servizio.
Art.12 - Attività di assistenza agli ospiti
in R.S.A.
1. L'assistenza medica è garantita attraverso Medici di Medicina
Generale convenzionati. In caso di R.S.A.
private convenzionate l'assistenza dei Medici di Medicina Generale è a
carico della ASL di competenza, con la quale il medico intrattiene il rapporto
convenzionale, salvo eventuali rivalse della stessa se dovute,
2. Le RSA private convenzionate sono equiparate a quelle pubbliche agli
effetti di questo Accordo.
I Medici di Medicina Generale all'interno
delle R.S.A. esplicano nei confronti
degli assistiti loro affidati i compiti istituzionalmente previsti dagli
articoli 31 e 37 dei DPR N° 270/2000 ed effettuano le Prestazioni aggiuntive di
cui all'allegato D, eventualmente occorrenti, ed ogni altra prestazione di
competenza dei Medico di Medicina Generale.
3. Presso la RSA, i medici devono utilizzare la cartella clinica
personale adottata dalla struttura.
3. La Regione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali si impegna a
definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei presente Accordo una
cartella clinica da adottarsi in modo omogeneo in tutte le R.S.A
4. Per l'espletamento dei compiti sopra individuati agli assistiti a
loro affidati, i medici garantiscono la loro presenza, all'interno della
struttura, per un'ora al giorno per cinque giorni alla settimana.
Il medico che fra gli ospiti della struttura
ha un numero di scelte inferiore a 10, dovrà assicurare comunque una presenza
nella R.S.A. pari a 3 ore settimanali non continuative.
5. La distribuzione nella giornata delle ore di presenza dei diversi
medici deve essere coordinata in rapporto alle esigenze assistenziali della
struttura.
6. Durante il proprio turno di servizio, il medico presente è tenuto ad
intervenire, in caso di necessità, anche sui pazienti affidati ad altri
colleghi.
7. Durante le ore di eventuale assenza di medici nella struttura (salvo
i periodi coperti dalla Continuità assistenziale), i medici si attiveranno per
fornire un servizio di turni di disponibilità, stabiliti di concerto tra loro.
9. Non è consentito l'uso delle strutture della RSA al medico che vi
opera, per l'assistenza di pazienti non ospiti, né per l'attività
libero-professionale.
10. Ciascun medico può operare in una sola RSA ed avere in carico un massimo di 20 pazienti
B) SOSTITUZIONI
1. I Medici di Medicina Generale operanti nelle R.S.A. durante i periodi
di assenza per ferie o malattia, provvederanno a garantire il servizio in
oggetto, con il proprio sostituto, che è tenuto ad assolvere gli stessi
impegni.
C) SCELTA DEL MEDICO
l. All'atto dell'ingresso dei paziente in R.S.A. viene
"congelata" la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se
questi non opera nella RSA stessa - con relativa sospensione della quota
capitaria.
2. Il paziente provvede alla scelta di un medico di Medicina Generale
tra quelli operanti in quella R.S.A.
Tali scelte sono normate come previsto dal DPR 270/2000.