DICHIARAZIONE PRELIMINARE

 

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Articolo 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente accordo regola - ai sensi dei DPR 270/2000 Capo VI  il rapporto di lavoro esistente fra l’ Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle di Aosta (di seguito denominata ASL) ed i medici di medicina generale in essa operanti, per lo svolgimento dei compiti relativi a:

a)      assistenza primaria

b)      medicina dei servizi

c)      emergenza sanitaria territoriale

d)      attività territoriali programmate

 

2. Il Capo Il disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio Sanitario Regionale ed i medici per l'espletamento in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, delle attività sanitarie per la continuità assistenziale stipulate, in sostituzione del CAPO llI dei DPR 270/2000, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) dei DI.vo n. 502/92 e successive modificazioni.

 

3. Il presente accordo resta in vigore in regime di prorogatio fino alla stipula degli accordi regionali previsti dal successivo ACN

 

 

CAPO I - ASSISTENZA PRIMARIA

 

Articolo 2 - Forme associative

 

1. Le forme associative già previste all’art. 5 dell’Accordo Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 4947 del 30.12.1997 sono riconosciute come equivalenti a quelle previste dall'art. 40 dei DPR 270/2000 e dallo stesso regolamentate.

2. Si considera la medicina in associazione:

·        un mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e del conseguente rispetto dei  livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 502/92 ,

·        un mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale previsti dalla Legge Regionale 13/97 (in particolare dall’articolo 3-Obiettivi del piano-socio-sanitario regionale e dal’art.4.5 -Il nuovo ruolo del medico di medicina generale)

·        un mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione Aziendale (Delibera della Giunta Regionale n° 2637 - Approvazione del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle di Aosta e l’Azienda USL della Valle di Aosta per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 5/2000Accordo di Programma)

·        un mezzo finalizzato a  garantire gli obiettivi  di cui all’art. 3 del DGR n° 4947 del 30. 12. 1997.

 

3. Le percentuali di riferimento di cui ai punti 1,2 e 3, lettera B2 dell'art. 45, DPR 270/2000 sono concordate nella seguente misura:

Medicina in associazione

70% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta

Medicina in rete

10% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta

Medicina di gruppo

20% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta

 

4. Il Comitato regionale di cui all'art. 12 dei DPR 2701/2000 istituisce e cura un elenco delle forme associative esistenti, distinte nelle tre tipologie e aggiornato mensilmente.

Il riconoscimento delle forme associative esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità da parte dei medici. L’Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo comunica al Comitato regionale il numero delle forme associative esistenti all'atto della pubblicazione dei presente accordo distinte nelle 3 tipologie, e la composizione nominativa delle stesse.

5. I medici che intendono costituire una nuova forma associativa devono presentare domanda, a mezzo raccomandata AR, al Comitato regionale che, entro 30 giorni, a mezzo telegramma comunica al rappresentante della forma associativa ed alla ASL di competenza, l'autorizzazione alla sua costituzione. Tale autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica dei rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste. L'effettiva costituzione deve avvenire comunque entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione regionale.

Avvenuta la costituzione è compito dell'ASL verificare il possesso delle caratteristiche previste dall'art. 40 dei DPR 270/2000.

 

6. Il riconoscimento delle relative indennità ai medici inizia dal momento dell'effettiva costituzione, comunicata dal rappresentate della forma associativa alla ASL a mezzo raccomandata AR.

 

Art. 3 - Personale di studio

 

1. La presenza di  personale di studio è riconosciuto:

·        come mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e del conseguente rispetto dei  livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 502/92 ,

·        come mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale previsti dalla Legge Regionale 13/97 (in particolare articolo 3-Obiettivi del piano-socio-sanitario regionale e art.4.5 -Il nuovo ruolo del medico di medicina generale)

·         come mezzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della programmazione Aziendale (Delibera della Giunta Regionale n° 2637 - Approvazione del contratto di programma fra la Regione Autonoma Valle di Aosta e l’Azienda USL della Valle di Aosta per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 5/2000Accordo di Programma)

·        come mezzo finalizzato a  garantire gli obiettivi  di cui all’art. 3 del DGR n° 4947 del 30. 12. 1997.

 

2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto alla lettera B4 e B5 dell'art. 45, DPR 270/2000, il Comitato regionale di cui all'art. 12 dei DPR 270/2000 istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore di studio professionale (B4) o un infermiere professionale (B5) tenendo distinte le due tipologie.

 

3. Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura:

Collaboratore di studio

25% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta

Personale infermieristico

5% dei medici di assistenza primaria operanti in Valle di Aosta

 

4. In tale elenco sono iscritti i medici che già utilizzano le sopra citate collaborazioni, per i quali decorre automaticamente ed immediatamente il riconoscimento delle relative indennità.

 

5. L’ Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presente accordo comunica al Comitato regionale l'elenco dei medici che all'atto della pubblicazione dei presente accordo utilizzano personale di studio.

 

6. I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare domanda, a mezzo raccomandata AR, al Comitato regionale che, entro 30 giorni a mezzo telegramma comunica al medico ed alla ASL di competenza, l'autorizzazione al solo fine dei riconoscimento della relativa indennità. Tale autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica dei rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste.

 

7. E' consentito il riconoscimento delle indennità per il collaboratore di studio in soprannumero al limite dei 25% qualora tale percentuale sia stata già raggiunta e la richiesta sia formulata da medici che sono impegnati nella teleprenotazione.

 

8. L'effettiva utilizzazione dei personale deve avvenire comunque entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione regionale.

 

9. E' compito dell'ASL verificare, dopo l'inizio dell'attività, il possesso delle caratteristiche previste alle lettere B4 e B5 dall'art. 45 dei DPR 270/2000.

 

10. Il riconoscimento delle relative indennità ai medici inizia dal momento dell'effettivo inizio di attività dei personale, comunicata dal medico alla ASL a mezzo raccomandata AR.

 

11. Il riconoscimento contemporaneo delle indennità della lettera B4 e B5 può essere riconosciuto solo nell'ambito di una delle forme associative.

 

12. Qualora il collaboratore di studio o l'infermiere professionale operi per una forma associativa, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni medico facente parte dell'associazione. In questo caso, entro il 30 giugno di ogni anno, si procede a conguaglio, in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dell'anno solare precedente non superi le spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti dei lavoro, il costo della formazione dei personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse all'impiego dei personale.

 

Art. 4 - Prestazioni informatiche

 

l. Al fine di facilitare ai Distretti l'analisi del comportamento prescrittivo dei medici di assistenza primaria in relazione alla gestione del budget distrettuale e di incentivare l'informatizzazione degli studi medici e la teleprenotazione, ai medici che volontariamente garantiscono le seguenti prestazioni informatiche sono riconosciuti specifici compensi come indicato nella seguente tabella:

 

 

 

Compenso     forfetario annuo per assistito

a)

Gestione della cartella clinica con mezzi informatici con stampa prevalente delle prescrizioni     e richieste e memorizzazione dei referti di indagini e consulenze specialistiche

3000

 

b)

Partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture dell'Azienda

800

c)

 

d)

La ricezione di referti e lo smistamento agli assistiti

 

Le procedure burocratiche di teleprenotazione

1000

 

5000

e)

b),c),d) insieme

8000

 

2. Tali compensi sono dovuti al medico anche nel caso in cui tali prestazioni siano previste da apposite sperimentazioni concordate con l'Azienda. In tal caso sono aumentate del 20% e riconosciute in misura proporzionale alla durata della sperimentazione.

 

3. I programmi necessari alla teleprenotazione dovranno essere forniti gratuitamente dalla ASL o dalla Regione.

 

4.Per quanto riguarda il personale di studio vale quanto stabilito all'art. 3 comma 6 dei presente accordo.

Art. 5 - Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro

 

1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei medici di famiglia ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e distrettuale, come previsto al comma 1, art. 9, DPR 270/2000, a titolo di rimborso forfetario delle spese di sostituzione e di viaggio è riconosciuto un gettone di lire 300.000 lorde per ogni partecipazione a singole sedute di:

a)      Comitati regionali ed aziendali di cui agli articoli 11 e 12 del DPR 270/2000

b)      Commissioni regionali previste dai presenti accordi e/o deliberate dalla Regione

c)      Commissioni aziendali o distrettuali deliberate dalle ASL

d)      Consigli di Dipartimento

e)      Consiglio dei sanitari

f)        Ufficio di coordinamento distrettuale o di sue sottocommissioni ufficialmente istituite dal Responsabile di Distretto

g)      Commissione per l'appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse prevista al comma 4, art. 14 DPR 270/2000

 

2. Ai medici di medicina generale eletti a far parte dell'Ufficio di coordinamento ed alla Commissione per l'appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse di cui al comma 4, art. 14 DPR 270/2000 è riconosciuta, oltre ai gettoni di presenza, una indennità di carica mensile lorda di lire 1.500.000.

 

3. Tali compensi sono a carico dell’ Azienda, salvo la possibilità di rivalsa della stessa per Commissioni deliberate da Enti Locali, Società di Servizi o Cooperative Sociali 

 

4. Le attività previste dal presente articolo non comportano limitazioni dei massimale. Art. 6 - Attività di prevenzione

 

l. I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di prevenzione dei tumori cervico-vaginali e della mammella

 

2. Il Comitato Regionale designa i rappresentanti dei medici di medicina generale in seno al Gruppo regionale per lo Screening

 

3. I medici di assistenza primaria sono tenuti a:

h)      partecipare alla sessione di formazione specifica al progetto;

i)        attenersi ai protocolli operativi stabiliti dal Comitato Tecnico in accordo con i loro rappresentanti;

j)        fornire l'informazione necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e contemporaneamente garantirne l'accesso;

k)      selezionare dalle liste dei loro assistibili le persone eleggibili allo screening;

l)        seguire i loro assistiti nelle fasi diagnostiche e terapeutiche, eventualmente conseguenti allo screening, secondo i protocolli definiti dai programmi.

 

4. Ai medici di medicina generale saranno fornite trimestralmente le liste degli assistiti non aderenti agli inviti ed i risultati dei test relativi agli aderenti.

 

5. Per le attività di prevenzione sopra indicate, per ogni donna che abbia effettuato il previsto test di screening dopo l'inizio della campagna di prevenzione, al medico è riconosciuto un compenso forfetario di lire 5.000 per ogni singolo test. L'elenco sarà fornito dal medico all'azienda con cadenza trimestrale. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste al punto 4) dell'allegato D) dell'Accordo Nazionale.

 

6. Nel caso di altri progetti previsti dalla Regione o dall’ Azienda, anche di carattere sperimentale, relativi ad altre patologie, saranno applicati gli stessi obblighi operativi e relativi compensi.

 

Art. 7 - L'Assistenza domiciliare integrata

 

1. L'Assistenza Domiciliare Integrata e quella programmata sono regolate dall'art. 39 e dagli allegati G ed H dei DPR 270/2000 e dall'allegato A dei presente accordo, di cui è parte integrante.

2. Per le attività previste dall'allegato A sono riconosciuti al medico di medicina generale i seguenti compensi:

e)      per le attività correlate all'apertura dei caso, comprendenti la formulazione della richiesta, la stesura dei piano di assistenza e la presa incarico, al medico di assistenza primaria saranno corrisposte lire 150.000.

f)        In caso di dimissione protetta, comprendente l'attivazione secondo le modalità sopra esposte e la formulazione dei piano assistenziale congiunto con il collega ospedaliero, al medico di assistenza primaria saranno corrisposte lire 200.000.

3. Le prestazioni aggiuntive previste alla lettera A) e B) dell'allegato D dei D.P.R. 270/2000, eseguite in corso di ADI sono retribuite in aggiunta al compenso previsto dall'art. 5 dell'allegato H.   Ad integrazione delle suddette prestazioni, per ciascuna trasfusione di sangue intero o di suoi derivati eseguita in regime di ADI, al medico è corrisposto un compenso di lire 150.000.

4. Per le altre attività vale quanto stabilito dall'accordo nazionale.

 

Art. 8 - Commissione regionale ADI/ADP

 

1. E' istituita presso l'Assessorato alla sanità la Commissione regionale per il coordinamento delle attività di Assistenza Domiciliare Integrata e Programmata di cui all'art. 39 dei DPR 270/2000.

 

2. La Commissione è composta:

a)      dai componenti del Comitato Regionale di cui all'art. 12 del DPR 270/2000

b)      dai medici coordinatori dell’ADI

c)      da un infermiere professionale individuato dall'Assessorato alla sanità

d)      da due Responsabili di Distretto individuati dall'Assessorato alla sanità

 

3. La Commissione che si riunisce almeno ogni 2 mesi ha il compito di:

g)      monitorare l'attività di ADI e ADP dell’ ASL, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo

h)      emanare direttive di coordinamento relativo all'organizzazione del servizio ed alle prestazioni erogate

i)        promuovere interventi di formazione di tutti i professionisti coinvolti

j)        stilare una relazione annuale dell'andamento dei servizio e dei risultati raggiunti

 

4. La Commissione può convocare riunioni di singole categorie di operatori dell’ ASL addetti all'ADI.

Art. 9 - Integrazione ospedale-territorio

 

1. In applicazione dell'art. 35 (Rapporti tra il Medico di famiglia e l'ospedale) dei DPR

270/2000 ed al fine di:

·         garantire un flusso di informazioni e conoscenze tra ospedale e territorio che consenta un piano di assistenza concordata nell'interesse dei cittadino malato con il superamento di alcuni attuali motivi di disagio comunicativo tra medici ospedalieri e di famiglia;

·         accrescere la conoscenza da parte dei personale ospedaliero delle potenzialità dei territorio, in particolare delle possibilità di assistenza domiciliare, e da parte dei medici operanti sul territorio delle risorse e degli strumenti disponibili nei presidi ospedalieri

·         consentire al medico ospedaliero di ricevere le utili informazioni che, grazie alla conoscenza spesso di lunga data dei proprio assistito, solo il medico di famiglia stesso è in grado di fornire, al fine di adattare le scelte cliniche alle caratteristiche e specifiche esigenze dei paziente, oltre che della malattia, e di evitare la reiterazione di esami già eseguiti o comunque inutili;

·         ridurre le situazioni di degenze protratte oltre il necessario con inevitabile ostacolo ad un ragionevole turnover dei posti letto e con un inutile aggravio di spesa;

·         evitare dimissioni intempestive per le contingenti possibilità di assistenza domiciliare;

·         eliminare situazioni conflittuali legate a regole prescrittivi (note CUF), scelte diagnostiche e/o a terapie consigliate alla dimissioni, non condivise dal medico di medicina generale, con la conseguente presentazione di messaggi non coerenti all'ammalato;

·         concordare ricoveri (o anche solo esami diagnostici) secondo criteri di precedenza per situazioni urgenti o comunque non gestibili a domicilio;

·         definire e riconoscere reciprocamente i ruoli specifici ed i campi di competenza delle strutture ospedaliere e di quelle operanti sul territorio.

 

I Medici di assistenza primaria concordano con i Medici ospedalieri, che hanno temporaneamente in cura un loro assistito, un programma di comunicazione e consulto che risponda alle seguenti specifiche:

a)      informazione da parte dell'ospedale al medico di assistenza primaria dei ricovero in reparto di un assistito iscritto nei suoi elenchi, qualora non sia avvenuto mediante l'invio da parte dei curante stesso

b)      accesso dei medico di famiglia nel luogo di ricovero per il passaggio di consegne clinico-terapeutiche (note anamnestiche, eventuali indagini e terapie già instaurate), di informazioni complete e specifiche da parte del medico di famiglia circa il tessuto socio-ambientale dei paziente, gli strumenti operativi e le strutture territoriali per l'assistenza domiciliare ( ADI, ADP) o tramite RSA, per la riabilitazione motoria e logopedica di cui l'ASL di residenza dell'ammalato dispone, di informazioni circa l'iter ospedaliero previsto e le risorse e gli strumenti a disposizione delle struttura ospedaliera;

c)      partecipazione a riunioni collegiali per la gestione di casi clinici complessi (in particolare persone con patologie oncologiche che richiedano interventi di più specialisti);

d)      passaggio corretto e completo di consegne cliniche e terapeutiche alla dimissione dei malato al fine di garantire un suo ottimale, concordato, reinserimento al proprio domicilio e superare le difficoltà per il cittadino di avere la copertura terapeutica quando la dimissione avviene nei giorni prefestivi e festivi;

e)      gestione concordata del post-ricovero per evitare tra l'altro che vengano consigliati in sede ospedaliera farmaci con ostacoli prescrittivi (note CUF) e vengano prefissati controlli ritenuti incongrui dal medico di famiglia

o)      Entro tre mesi dalla pubblicazione dei presente Accordo i direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie locali provvedono a rendere operativa in ogni Unità di ricovero la procedura in oggetto.

3. Per le prestazioni di cui al presente articolo al medico di assistenza primaria spettano i seguenti compensi:

·         compenso forfetario di lire 120.000 per il primo accesso in ospedale concordato con il medico responsabile dei reparto sulla base dei protocollo descritto nel comma b, punto 1 dei presente articolo;

·         compenso forfetario di lire 120.000 per la partecipazione alla prima riunione collegiale per caso clinico complesso (precedente comma e, punto l);

·         compenso forfetario di lire 70.000 per ogni ulteriore accesso o riunione ove le

·         particolari condizioni cliniche lo richiedano e/o in fase di dimissione, con esclusione delle Dimissioni Protette.

 

Art. l0 - Commissione regionale per l'integrazione Ospedale Territorio

 

1. Presso l'Assessorato alla sanità è istituita una Commissione per la promozione e la verifica dell'attuazione di modelli efficienti di integrazione ospedale-territorio. A detta Commissione sono affidati i seguenti compiti:

·         promuovere e verificare su tutto il territorio regionale l'attuazione delle forme di integrazione previste dall'articolo 1 e valutare i risultati di tale integrazione

·         promuovere l'adozione e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici secondo linee comuni basate sulle evidenze scientifiche e adattate localmente sulla base delle risorse disponibili (in particolare per il monitoraggio ed il follow up di patologie di elevata prevalenza nella popolazione)

 

Tale Commissione è composta da:

a)      i membri del Comitato Regionale di cui all'art. 12 del DPR 270/2000

b)      un rappresentante  della Continuità assistenziale

c)      due rappresentanti dei medici ospedalieri individuati dalle OO.SS.

d)      un rappresentante degli specialisti ambulatoriali

 

Art.11 - Servizio di Pre-Pronto Soccorso

 

1. Al fine di ridurre il progressivo sovraffollamento del pronto soccorso, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei presente Accordo la Regione impegna l’ Azienda Sanitaria Locale ad istituire nei successivi 60 giorni, in ambulatorio attrezzato attiguo al DEA o PS, la presenza attiva di un medico di medicina generale (medico di Pre-Pronto Soccorso), con lo scopo di identificare, trattare ed educare ad un ricorso appropriato alle strutture dei Servizio Sanitario Nazionale i pazienti che, non presentando alcuna sintomatologia con carattere di urgenza ed emergenza, devono essere ricondotti ad una sede di cura più appropriata, in grado di fornire adeguata risposta alle necessità espresse.

 

2. Al medico di Pre-Pronto Soccorso saranno riferiti i pazienti selezionati da apposito "triage" precodificato, effettuato da un infermiere professionale, mirato a riconoscere le richieste non peculiari per una struttura d'urgenza che siano riconducibili ad una presa in carico da parte del Medico di Famiglia.

 

3. Il medico di Pre-Pronto Soccorso potrà a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento riferire nuovamente il paziente al PS qualora ritenesse ciò appropriato.

 

4. Se nel PS si registra fino a 70.000 passaggi/anno deve essere prevista la presenza attiva di un medico di medicina generale in Pre-Pronto Soccorso dalle ore 8 alle ore 20. Se vengono registrati più di 70.000 passaggi l'anno deve essere prevista la presenza attiva di un medico di medicina generale in Pre-Pronto Soccorso nell'intero arco della giornata dalle ore 0 alle ore 24.

 

5. Ai medici di medicina generale dei Pre-Pronto Soccorso verrà messo a disposizione oltre ad un adeguato locale, attiguo a quelli dei Pronto Soccorso, anche un adeguato supporto infermieristico.

 

6. Il medico di medicina generale di turno in Pre-Pronto Soccorso deve:

a)      assicurare la presenza nella sede assegnata dall'inizio alla fine del turno

b)      effettuare la visita e fornire adeguata risposta ai problemi presentati

c)      indagare sui motivi che hanno indotto il paziente a rivolgersi inappropriata mente al PS

d)      inviare eventualmente il paziente presso il proprio Medico di Famiglia

e)      dimettere il paziente o inviarlo in PS

 

7. Il medico che non può svolgere il turno di servizio deve tempestivamente avvertire il responsabile indicato dall'Azienda che provvederà alla sostituzione.

 

8. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a 20 giorni consecutivi fatte salve le esigenze dei servizio. Per tali sostituzioni, l'Azienda organizza turni di reperibilità oraria.

 

9. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile individuato dall'Azienda l'impossibilità di assicurare l'attività, qualora non fosse in grado di farlo tempestivamente, contatta direttamente il medico di reperibilità oraria perché lo sostituisca.

 

10. Possono accedere all'incarico di Pre-Pronto Soccorso in ordine:

a)      i medici di medicina generale con meno di 650 scelte (massimo 24 ore d'incarico/settimana),

b)      i medici della continuità assistenziale

c)      i medici inseriti in graduatoria regionale per la medicina generale valida per l'anno in corso

In parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 l'attività di medico di Pre- PS è compatibile con ogni altro rapporto convenzionale stipulato a norma del DPR 270

 

11. I medici incaricati, prima di iniziare il servizio, dovranno effettuare almeno una giornata di formazione tenuta da un medico di medicina generale formatore e da un responsabile dei DEA o PS.

 

13. Ai medici incaricati sarà corrisposto il trattamento economico stabilito per la continuità assistenziale all'art. 57 dei DPR 270/2000.

 

14. Al compenso di cui al precedente comma è aggiunta una indennità di lire 50.000 per ogni ora di servizio.

 

 

Art.12 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A.

 

 

1. L'assistenza medica è garantita attraverso Medici di Medicina Generale convenzionati. In caso di R.S.A.  private convenzionate l'assistenza dei Medici di Medicina Generale è a carico della ASL di competenza, con la quale il medico intrattiene il rapporto convenzionale, salvo eventuali rivalse della stessa se dovute,

 

2. Le RSA private convenzionate sono equiparate a quelle pubbliche agli effetti di questo Accordo.

I Medici di Medicina Generale all'interno delle R.S.A.  esplicano nei confronti degli assistiti loro affidati i compiti istituzionalmente previsti dagli articoli 31 e 37 dei DPR N° 270/2000 ed effettuano le Prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D, eventualmente occorrenti, ed ogni altra prestazione di competenza dei Medico di Medicina Generale.

 

3. Presso la RSA, i medici devono utilizzare la cartella clinica personale adottata dalla struttura.

 

3. La Regione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali si impegna a definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei presente Accordo una cartella clinica da adottarsi in modo omogeneo in tutte le R.S.A

 

4. Per l'espletamento dei compiti sopra individuati agli assistiti a loro affidati, i medici garantiscono la loro presenza, all'interno della struttura, per un'ora al giorno per cinque giorni alla settimana.

Il medico che fra gli ospiti della struttura ha un numero di scelte inferiore a 10, dovrà assicurare comunque una presenza nella R.S.A. pari a 3 ore settimanali non continuative.

 

5. La distribuzione nella giornata delle ore di presenza dei diversi medici deve essere coordinata in rapporto alle esigenze assistenziali della struttura.

 

6. Durante il proprio turno di servizio, il medico presente è tenuto ad intervenire, in caso di necessità, anche sui pazienti affidati ad altri colleghi.

 

7. Durante le ore di eventuale assenza di medici nella struttura (salvo i periodi coperti dalla Continuità assistenziale), i medici si attiveranno per fornire un servizio di turni di disponibilità, stabiliti di concerto tra loro.

 

9. Non è consentito l'uso delle strutture della RSA al medico che vi opera, per l'assistenza di pazienti non ospiti, né per l'attività libero-professionale.

 

10. Ciascun medico può operare in una sola RSA  ed avere in carico un massimo di 20 pazienti

 

B) SOSTITUZIONI

1. I Medici di Medicina Generale operanti nelle R.S.A. durante i periodi di assenza per ferie o malattia, provvederanno a garantire il servizio in oggetto, con il proprio sostituto, che è tenuto ad assolvere gli stessi impegni.

 

C) SCELTA DEL MEDICO

l. All'atto dell'ingresso dei paziente in R.S.A. viene "congelata" la scelta del Medico di Medicina Generale originario - se questi non opera nella RSA stessa - con relativa sospensione della quota capitaria.

 

2. Il paziente provvede alla scelta di un medico di Medicina Generale tra quelli operanti in quella R.S.A.  Tali scelte sono normate come previsto dal DPR 270/2000.

 

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