L'attività dei medici di emergenza territoriale (MET) è
disciplinata dalla L.R. 4 maggio 1998 n.21 e dall'ACN di cui al D.P.R.
270/2000.
L'art. 4 del suddetto D.P.R. 270/00 disciplina, tra
l'altro, le incompatibilità ai sensi dell'art. 4 comma 7, della legge
30.12.1991, n. 412 che prevede il principio, esteso anche al personale
convenzionato di cui all'art. 48, L *
23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale con il Servizio Sanitario Nazionale
può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto
è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,
e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale.
ART. 1
COMPITI DEL M.E.T. RETRIBUITI CON LA QUOTA FISSA ORARIA
(ART. 65 - COMMA 1)
Il medico di emergenza territoriale svolge i seguenti
compiti istituzionali, che devono essere prestati su tutto il territorio
regionale:
• interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni
al presidio
ospedaliero, con mezzo attrezzato;
• attività assistenziali ed organizzative in occasione di
maxiemergenze
• trasferimenti di assistiti a bordo di autoambulanze
attrezzate;
• attività presso la centrale operativa;
Oltre ai compiti istituzionali di cui sopra ed a quelle
stabilite dall'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 21 il medico di emergenza
sanitaria assicura le seguenti prestazioni aggiuntive:
11 svolge attività ambulatoriale di prime cure nelle sedi
aziendali;
E] svolge attività di filtro al ricovero ospedaliero anche
con l'utilizzo della diagnostica di base e della specialistica prevista nelle
sedi aziendali.
11 svolge attività di coordinamento in centrale operativa
118.
Il medico di emergenza sanitaria territoriale assicura,
inoltre, sull'intero territorio regionale le seguenti prestazioni:
Collabora, per il tempo in cui non è impegnato in compiti
propri dell'incarico, nella attività di emergenza e di primo intervento nei
presidi territoriali e ospedalieri dell'azienda sanitaria e nella struttura di
pronto soccorso del presidio ospedaliero e nel DEA, secondo modalità
organizzative definite dall'Azienda;
A) Viene impegnato in occasione di manifestazioni
sportive, fieristiche culturali;
B) Svolge nella centrale operativa attività di
coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
C) Viene impegnato per interventi di assistenza e di
soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante, secondo le
nonne vigenti per l'elisoccorso in Valle d'Aosta;
D) Svolge compiti di formazione ed aggiornamento del
personale non medico del servizio;
E) Svolge, se in possesso del titolo di animatore di
formazione, compiti di formazione ed aggiornamento del personale medico del
servizio;
F) -Partecipa a progetti formativi e di educazione
sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo
intervento sanitario.
G) Assicura la corretta compilazione della modulistica
/(relazione mediche e/ o di qualità) richiesta dall'Azienda in modo accurato in
tutte le sue parti e per tutte le voci riguardanti il servizio espletato e per
tutti i servizi svolti.
Comporta sanzione disciplinare la sistematica e ripetuta
disapplicazione del punto G).
ART. 2
DEBITO ORARIO DEL MET
Il debito orario annuale del MET è concordato in 1756 ore
pari a 146 turnì.( 38h settimanali x52 settimane detratte 180 h l'anno di
congedo ordinario e 40h di aggiornamento obbligatorio di base)corrispondenti a
circa 12 turni mensili.
ART. 3
ORE ECCEDENTI IL DEBITO ORARIO BASE
Per assicurare la copertura del servizio territoriale, in mancanza
di organico, sono autorizzate fino ad un massimo di 220 ore/mese per sede (pari
a 18 turni mensili aggiuntivi) necessarie per evitare la sospensione del
servizio in una delle sedi attive e fino ad un massimo di 660 ore annue
individuali.
1 medici incaricati presso l'Azienda per l'emergenza
sanitaria territoriale, siano essi con incarico a tempo indeterminato che con
incarico a termine, fermo restando che l'Azienda si attiverà per la copertura
dei posti vacanti, possono aderire alla copertura dei sopracitati turni vacanti
con ore di lavoro aggiuntive, nei limiti orari sopradefiniti.
L'adesione a tale copertura, da effettuarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, ovvero entro 30 giorni
dalla data di inizio dell'incarico, comporta l'accesso alla quota aggiuntiva
oraria di lire 12.753. Tale adesione deve contemplare le ore che il medico è
disponibile ad assicurare annualmente e l'eventuale recesso deve essere
comunicato con 60 giorni di preavviso escluso il mese di riferimento.
Le parti si impegnano a rivedere i contenuti del presente
articolo entro il semestre successivo al passaggio alla dipendenza.
ART. 4
CONGEDO ORDINARIO
Il DPR 270/2000 sancisce il diritto del medico
dell'emergenza ad un riposo annuale retribuito per un massimo di 21 giorni
consecutivi pari a 114 ore complessive, di cui 11 giorni a scelta discrezionale
del Medico e 10 giorni a scelta dell'Azienda sulla base delle esigenze di
servizio, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale.
Le parti confermano quanto indicato nell'accordo regionale
di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 110 del 24 gennaio 2000;
ART. 5
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Sono riconosciute 40 ore/anno di aggiornamento
obbligatorio retribuite come ore lavorative tabellari, ivi compresa l'attività
didattica e di tirocinio pratico nelle strutture del DEA.
La partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento
professionale organizzati dall'Azienda è obbligatoria.
ART. 6
REPERIBILITA'
Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999.
ART. 7
SERVIZIO MENSA
Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale
di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999.
ART. 8
ASSICURAZIONE CONTRO 1 RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI
Le parti confermano quanto nell'accordo regionale di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999.
ART. 9
TRATTAMENTO ECONOMICO
In applicazione del comma 6 dell'art.68 del DPR 28 luglio
2000 n. 270, per le attività aggiuntive di cui al presente accordo è confermato
il compenso mensile pari a £ 2.100.000 già previsto dall'accordo regionale di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 24 gennaio 2000.
Tale compenso aggiuntivo viene corrisposto su base oraria,
suddividendo l'importo totale per le 1976 ore di debito orario del NIET, e
pertanto pari a lire 12.753, fermo restando il limite massimo attribuibile di
lire 2.100.000.
Al medico che assicura turni aggiuntivi su richiesta
dell'Azienda, viene corrisposto il trattamento economico tabellare spettante
maggiorato dello stesso incremento di lire 12.753.
In questa fase di prima applicazione della corresponsione
del compenso aggiuntivo su base oraria, anziché su base forfetaria, l'Azienda
monitorizza le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente accordo,
nonché le ore aggiuntive rese e la relativa spesa, avuto riguardo al budget che
la stessa definisce annualmente per l'emergenza sanitaria territoriale.
INDENNITA' PER SERVIZIO DISAGIATO
Le ore di attività svolte nei giorni e negli orari
sottoelencati saranno remunerate con una tariffa oraria maggiorata di L. 25.000
lorde.
I' Gennaio ore
08.00- 08.00 giorno successivo
6 Gennaio ore
08.00- 08.00 giorno successivo
Pasqua ore
08.00- 08.00 giorno successivo
Pasquetta ore
08.00- 08.00 giorno successivo
25 Aprile ore
08.00- 08.00 giorno successivo
1' Maggio ore
08.00- 08.00 giorno successivo
15 Agosto ore
08.00- 08.00 giorno successivo
24 Dicembre ore
20.00- 08.00
25 Dicembre ore
08.00- 08.00 giorno successivo
26 Dicembre ore
08.00- 08.00 giorno successivo
31 Dicembre ore
20.00- 08.00
ART. 10
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Nell'ambito dell'attività di filtro svolta
nell'ambulatorio di prime cure il MET sarà remunerato per le prestazioni
aggiuntive rese secondo il tariffario previsto dalla lettera A del nomenclatore
tariffario dall'allegato D del DPR 270/2000.
ART. 11
PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA
L'art. 8, comma 1 -bis del Decreto Legislativo 19 giugno
1999 n.229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419",
prevede che le aziende unità sanitanie locali e le aziende ospedaliere
utilizzino, "ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico
svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di
medicina dei servizi.. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 48 della legge dicembre 1978, n. 833."
Lo stesso comma 1-bis prevede, inoltre, che entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto legislativo che modifica il precedente decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero- dal 31
luglio 1999, "le regioni possono individuare aree di attività
dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A
questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998
risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque
anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei
posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502 ".
Tale previsione non-nativa disciplina, dunque, l'eventuale
passaggio alla dipendenza unicamente dei medici addetti all'emergenza
territoriale ed alla medicina dei servizi e, a differenza del modificato art.
8, comma 1-bis del D.Lgs. 502/1992, non contempla analogo passaggio per gli
addetti al servizio medico di guardia medica.
Costoro rientrano, infatti, nella previsione del nuovo
art. 8, comma 1, lett. e), dovendo garantire la continuità assistenziale,
sempre con rapporto convenzionale, mediante il coordinamento operativo con le
altre categorie di convenzionati dell'area della medicina generale, attraverso
lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione
distrettuale del servizio.
Per una migliore organizzazione delle attività
dell'Emergenza Territoriale, si ritiene opportuno dare attuazione alle nonne.
sopracitate, autorizzando il procedimento per il passaggio in ruolo del personale
convenzionato già addetto all'attività di emergenza sanitaria territoriale.
Hanno, pertanto, titolo a presentare la domanda di
partecipazione al giudizio di idoneità sopracitato ed all'accertamento
preliminare della conoscenza della lingua francese i medici titolari di
incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale, già in
servizio presso l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, alla data di
entrata in vigore del D. L.vo 229/1999, ovvero alla data del 31 luglio 1999, in
possesso di cinque anni di anzianità. Per il calcolo dell'anzianità richiesta è
prevista la possibilità di sommare all'attività svolta come MET l'anzianità di
incarico come titolare di continuità assistenziale presso l'Unità Sanitaria
Locale della Valle d'Aosta.
Tale periodo viene utilizzato soltanto ai fíní
dell'ammissione al giudizio di idoneità e, pertanto, non verrà valutato. La
domanda dovrà essere presentata anche dai medici che matureranno la richiesta
anzianità di cinque anni entro il 31 luglio 2004, purché già in servizio in
qualità di MET con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 1999.
Per questi ultimi, in caso di esito favorevole del
giudizio di idoneità, e dell'esame preliminare di accertamento della conoscenza
della lingua francese, transiteranno alla dipendenza soltanto al compimento
dell'anzianità prevista e nei limiti della dotazione organica definita
annualmente dall'Azienda USL.
La graduatoria redatta dalla Commissione costituita ai
sensi del DPCM 12 dicembre 1997, n. 502 verrà utilizzata secondo l'ordine della
stessa al compimento dei cinque anni di anzianità nei limiti della dotazione
organica definita annualmente dall'Azienda secondo le normative vigenti.
Le prove di esame di accertamento della conoscenza della
lingua francese ed il giudizio di idoneità, si svolgeranno in un'unica
soluzione sia per coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio
richiesta sia per coloro che matureranno successivamente tale requisito per cui
la mancata presentazione entro il termine stabilito, costituisce rinuncia al
diritto di partecipare alla procedura preliminare all'inquadramento nel ruolo
sanitario e comporta mantenimento del rapporto convenzionale.
ART. 12 -
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto con incarico a tempo indeterminato del MET può
essere sospeso da parte dell'Azienda U.S.L. per motivi di studio diversi da
quelli obbligatori di cui all'art. 16 del D.P.R. 270/00 e per periodi superiori
a 30 giorni salvaguardando le esigenze organizzative del servizio e tenuto
conto dell'interesse che la formazione svolta dal medico riveste per l'Azienda.
Il medico che usufruisce della sospensione del rapporto per motivi di studio
autorizzato dall'Azienda si impegna ad utilizzare la professionalità acquisita
a favore dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per un periodo da definirsi a
livello aziendale.
Il periodo di sospensione del rapporto convenzionale per i
motivi di cui sopra non può essere considerato, a nessun titolo, come attività
di servizio e non può comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del
SSN.
Art. 13
INCARICHI PROVVISORI
In deroga alle disposizioni dell'A.C.N., per la cronica
carenza di medici disponibili ad accettare incarichi con le procedure e la
durata fissate dall'art. 67 del D.P.R. n. 270/2000, e per l'inderogabile
necessità di garantire il servizio, l'Azienda può conferire ai medici, secondo
le modalità di attribuzione vigenti, incarichi provvisori di durata non
superiore a un anno, non immediatamente rinnovabili.
Il medico è tenuto a fornire preavviso di 30 giorni nel
caso di dimissione volontarie anticipate. Il mancato rispetto di tale preavviso
comporta la mancata corresponsione del trattamento economico rapportato agli
ultú-ni 30 giorni di servizio reso.
Art. 14
MONITORAGGIO ACCORDI
Il Comitato permanente regionale di cui all'art. 12 del
D.P.R. 270/2000 è sede di osservazione del presente accordo ed effettua il
monitoraggio dello stesso con cadenza semestrale con particolare riferimento
alla corretta applicazione dello stesso , alla verifica dei servizi erogati
e,della qualità degli stessi.
DOTT. ROBERTO VICQUERY
ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA', SALUTE E POLITIC11E SOCIALI
DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U. S. L.
DOTT. MASSIMO PESENTI CAMPAGNONI
(DELEGATO)
F.I.M.M.G.
DOTT. ROBERTO ROSSET
S.A.V.T.
DOTT. GIOVANNI BODO'CORONA
Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(per gli aspetti di deontologia professionale)
DOTT. MARIO MANUELE
(DELEGATO)
Aosta, lì 27 dicembre 2001.