INQUADRAMENTO GENERALE
ART.
1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
(in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente
Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo
nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla
sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione
dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale,
del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in
collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere
in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute,
che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge
23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza
della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del
sistema a tutela di equità, eguaglianza e
compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato
piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia
di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il
rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo
quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale
( SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con
il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede
di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15
Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978,
pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione
della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo
dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza
delle prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della
tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano
e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che
presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di
integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le
strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono
la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo,
quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute.
Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a
rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini.
La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario
medico - paziente.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione
al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale
nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini
nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte
innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando
quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del
territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie
integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo
proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria
integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente
ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le
risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso
la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità
che assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato
e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri

ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno
quale momento organizzativo del sistema e strumento di garanzia per i cittadini
e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale,
sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di
negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione,
le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali
di assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende)
nei confronti della piena
applicazione dell’Accordo collettivo nazionale
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi
di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza
con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando
elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento
di obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e
le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione
degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
ART.
3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con
la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale,
qui rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) definizione del rapporto ottimale e dei massimali di scelta
anche in relazione ai modelli
associativi;
e) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti
dei medici di medicina generale in relazione alla garanzia del livello essenziale
di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni
preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti
sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali,
nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello
territoriale con la continuità dell’assistenza;
f) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
g) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti
sanzionatori e conseguenti criteri
di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti
fino al venir meno del rapporto
di convenzione;
h) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi
e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti
istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle
funzioni di continuità dell’assistenza e presa in carico, cittadini e operatori.
I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza
degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
i) area funzionale e giuridica dell'emergenza e della medicina
dei servizi, favorendo la loro piena integrazione nell’area delle cure primarie;
j) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso,
in relazione alle normative vigenti; k) criteri della rappresentatività sindacale
nazionale, regionale ed aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative della medicina
generale e dei loro elementi costitutivi fondamentali; m) criteri generali
nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;
n) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
o) struttura del compenso;
p) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione
degli ambiti della contrattazione.

ART.
4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano
a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore
dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente
accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione
agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della presa in carico degli utenti da
parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione
della continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
d) l’organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina
dei servizi;
e) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle
cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione
degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
f) la modalità di partecipazione dei medici di medicina generale
nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della
responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema
informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie
– Regione;
h) l’organizzazione della formazione di base, della formazione
specifica, della formazione continua e dell’aggiornamento;
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici
di medicina generale a livello regionale;
J) l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b, c ed e
ART.
5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione
di alcuni fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del
sistema sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza
(LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico
dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni
tra le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi
di continuità assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio
con conseguente ridistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione
delle sedi e del livello più appropriato di erogazione delle prestazioni in
ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicità, degli aspetti
etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da
parte dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio,
nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto
definito nei diversi livelli della programmazione socio-sanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale,
strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed
una concreta responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle
scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza
con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e
informazione sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili
sul territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamento
professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano
nel territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche
sociali a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i
diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure
primarie degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti,
attraverso l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello
appropriato quali quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte
le risorse delle reti assistenziali.

ART.
6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento
degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono
sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio
sanitario attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di
una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie
al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la
intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente
e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza
degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio,
di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire
dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste
di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione
di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza
primaria con lo sviluppo della medicina associata prevedendo la sperimentazione,
definita in sede regionale d’intesa con le oo.ss., di strutture operative
complesse, organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul lavoro di
gruppo con sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza
primaria e medici di continuità assistenziale) e pediatri di libera scelta,
con la presenza di specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità
sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio
di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema.
I medici e i professionisti sanitari operanti sul territorio nelle cure primarie
avranno, sulla base di quanto definiranno le Regioni, un ruolo di partecipazione
diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella individuazione
dei meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione degli obiettivi
di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle
strutture organizzative territoriali nell’ambito delle forme partecipative,
previste dall’atto aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento l'informatizzazione
del sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale e regionale,
che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale
interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali,
distretti, ospedali ed altri poli della rete integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano sulla
esigenza che sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato
percorso formativo nella fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione,
della formazione specifica, e della formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni
tra medici e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e
professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere
mirati all'acquisizione di strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione
dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro appropriatezza,
anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando
la natura convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano
che la maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, dei
medici di medicina generale operanti nel territorio comporta un equivalente
e contemporaneo aumento di responsabilità nel governo clinico, con particolare
riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget
concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati,
diventa motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca,
secondo quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.

ART.
8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli
indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella
pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità
che il compenso dei medici di medicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento
degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte
del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni
definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di
cui al presente Accordo:
a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo,
di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché
incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico
singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo
articolo 9;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce
del perseguimento del riequilibrio di prestazioni e ospedale - territorio
derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza
primaria.
3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni
e le Organizzazioni sindacali concordano di determinare l’entità del compenso
per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti
criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al
30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività
e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente
integrate con le risorse eventualmente derivate dalle
fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del
comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali
compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera
A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul
monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali
vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste
negli stessi.
ART.
9 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle
disposizioni finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento,
per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza
saniataria territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi
al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuite come indicato nel
modo che segue:
A) Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A – Arretrati 2001 - 2002 - 2003 Anno €/anno per
assistito
arretrati 2001 0,964
arretrati 2002 0,964
arretrati 2003 1,355
TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005
Decorrenza quota capitaria
dal 1.1.2004 4,06
dal 31.12.2004 1,10
dal 31.12.2005 1,00
Totale 6,16
Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota
fissa e nella quota variabile nel modo che segue:
TABELLA C - Distribuzione delle risorse della quota capitaria
nella quota fissa e nella quota variabile
Decorrenza quota fissa quota variabile
dal 1.1.2004 2,03 2,03
dal 31.12.2004 0,55 0,55
dal 31.12.2005 0,50 0,50
Totale 3,08 3,08 B) Medici di continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei
servizi
TABELLA D - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 per medici a quota
oraria
Settore arretrati per € per ora 2001
arretrati per € per ora 2002
Arretrati per € per ora 2003
Medici Continuità Assistenziale 0,311 0,311 0,437
Medici Emergenza Territoriale 0,311 0,311 0,437
Medici della Medicina dei Servizi 0,480 0,480 0,675
TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota oraria
Settore Aumento orario dal 1.1.2004
Aumento orario dal 31.12.2004
Aumento orario dal 31.12.2005
Medici Continuità Assistenziale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici Emergenza Territoriale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici della Medicina dei Servizi 1,81** 0,49** 0,44**
* Depurato dell’aumento dell’imponibile Enpam corrispondente
a tutte le voci
**Aumento orario sul compenso percepito dal singolo medico
al momento dell’entrata in
vigore del presente Accordo

ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA – OSSERVATORIO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni
sindacali, a garanzia dell'attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma
1, del presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso di inadempienza
anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata
in vigore del presente Accordo la SISAC verifica lo stato di avanzamento degli
Accordi in ciascuna Regione, accordando eventualmente ulteriori tre mesi di
tempo per la conclusione della trattativa, trascorsi i quali si fa inderogabilmente
riferimento a quanto previsto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni, convoca
le organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza,
può procedere, entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate
al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni.
In caso di impossibilità a raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni
sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni, una soluzione
sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla approvazione della Conferenza
Stato - Regioni e Province
autonome a valere per la Regione,
e valida fino alla stipula dell’Accordo regionale.
4. Al fine di acquisire le necessarie
conoscenze in ordine all’andamento di attuazione degli accordi regionali ed
aziendali, nonché all’esigenza di monitorare i relativi dati economici e di
attuazione di particolari e definiti istituti contrattuali, è istituito, entro
120 giorni
dall’entrata in vigore del presente
Accordo, l’osservatorio consultivo permanente nazionale presso la SISAC, con
la partecipazione delle organizzaizioni sindacali, la cui composizione ed
i relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO.
1. Il presente Accordo entra in vigore
dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza
Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula
del successivo Accordo.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ART. 12 – PREMESSA.
1. Le novità introdotte, nell'ordinamento
costituzionale e nelle procedure di contrattazione con la legge 27 dicembre
2002 n. 289, comportano una nuova e più funzionale strutturazione del rapporto
convenzionale in particolare negli articolati di settore. E'
necessario cioè coordinare e rendere
sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli obiettivi e i
contenuti generali e comuni a tutte le categorie che operano nel territorio
sia pure con la necessaria gradualità. La stesura dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la medicina generale è finalizzata ad attrezzare meglio il rapporto
Regioni - Categorie Mediche che operano nel territorio, con l'obiettivo di
avviare un processo di innovazione in grado di rispondere in modo più adeguato
alle esigenze dei cittadini, a rivalutare il ruolo degli operatori e consolidare
in modo significativo il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro
Paese.
2. Nel presente Accordo si riconosce
la caratterizzazione della Medicina Generale italiana secondo i principi espressi
dalla Definizione Europea di Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA Europa
(la sezione europea dell'associazione mondiale dei medici di famiglia) nel
2002. Il valore di tale Definizione si colloca nell'ambito culturale, scientifico,
professionale e della formazione specifica, ed è finalizzato alla necessità
di riconoscere alla Medicina Generale italiana ruolo, identità e responsabilità
che ne favoriscano una ulteriore crescita qualitativa e uno sviluppo coerente
con la comunità scientifico-professionale europea alla quale appartiene. Pertanto
i medici di medicina generale sono specialisti formati ai principi della disciplina,
sulla base delle caratteristiche di seguito elencate che ne definiscono le
peculiarità professionali:
a) la medicina generale è normalmente
il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, fornisce
un accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si occupa di tutti i problemi
di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica
della persona;
b) fa un utilizzo efficiente delle
risorse sanitarie attraverso il coordinamento delle cure, il lavoro con altri
professionisti presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie, agendo
da interfaccia con altre specialità ed assumendo, se necessario, il ruolo
di
difensore dell'interesse dei pazienti;
c) sviluppa un approccio centrato
sulla persona, orientato all'individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità;
d) si basa su un processo di consultazione
unico fondato sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo attraverso
una efficace comunicazione tra medico e paziente;
e) ha il compito di erogare cure longitudinali
e continue a seconda dei bisogni del paziente;
f) prevede uno specifico processo
decisionale determinato dalla prevalenza e incidenza delle malattie in quella
precisa comunità;
g) gestisce contemporaneamente i problemi
di salute sia acuti che cronici dei singoli pazienti;
h) si occupa di malesseri che si presentano
in modo aspecifico e ad uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero
richiedere un intervento urgente;
i) promuove la salute ed il benessere
con interventi appropriati ed efficaci;
j) ha una responsabilità specifica
della salute della comunità;
k) si occupa dei problemi di salute
nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.
PRINCIPI GENERALI
ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Accordo Collettivo
Nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni
regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per
l’esercizio delle attività professionali,
tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento,
nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi
ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.

ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art.
8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano
i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni
rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli
essenziali
e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto definito
all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale
sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di uniformi
livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono demandati
alla trattativa regionale, sulla base
degli indirizzi generali individuati nel presente Accordo, oltre agli specifici
singoli richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione
e definizione:
Capo I : Art. 23 - Comitato aziendale
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e monitoraggio
delle attività;
Art. 26 - Equipes territoriali;
Art. 27 – Appropriatezza delle Cure
e dell’uso delle risorse;
Art. 32 – Assistenza ai turisti
Capo II: Art. 34 - Copertura degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria;
Art. 35 - Instaurazione del rapporto
convenzionale;
Art. 37 - Sostituzioni;
Art. 38 - Incarichi provvisori;
Art. 40 – Scelta del medico;
Art. 44 – Elenchi nominativi e variazioni
mensili;
Art. 46 – Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza;
Art. 53 – Assistenza domiciliare programmata;
Art. 54 – Forme associative dell’assistenza
primaria;
Capo III: Art. 70 – Sostituzioni ed
incarichi provvisori;
Art. 71 – Organizzazione della reperibilità;
Capo IV Art. 78 – Compiti e doveri
del medico – Libera professione.
Capo V: Art. 92 - Individuazione e
attribuzione degli incarichi
Art. 93 – Massimale Orario
Art. 95 – Compiti del Medico – Libera
Professione
Art. 97 – Sostituzioni, Incarichi
Provvisori – Reperibilità
Allegato: G - Assistenza domiciliare
programmata.
Allegato: H - Assistenza domiciliare
integrata.
3. Gli Accordi regionali, definiscono
i compiti e le attività svolte dai medici di medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a
quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale;
b) in forma associativa complessa
e integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa
programmati.
4. Gli accordi regionali possono prevedere:
• A) l'erogazione di prestazioni aggiuntive,
anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali,
per:
a) interventi sanitari relativi all'età
anziana, a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettività;
b) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti,
ai malati di AIDS, ai malati mentali;
c) processi assistenziali riguardanti
patologie sociali;
d) assistenza domiciliare ai pazienti
oncologici in fase terminale;
e) sperimentazione di iniziative di
telemedicina;
f) partecipazione alle iniziative
sanitarie di carattere nazionale o regionale;
g) prestazioni aggiuntive ulteriori
rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A"
e "B".
• B) linee guida di priorità in merito
a:
a) iniziative di educazione sanitaria
e promozione della salute nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
b) attività di prevenzione individuale
e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici metabolici
e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane.
• C) lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) partecipazione a procedure di verifica
della qualità;
b) svolgimento di attività di ricerca
epidemiologica;
c) attivazione di un sistema informativo
integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali
banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati
di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie
(medico generale - specialista – servizi ospedalieri);
d) fornitura di flussi informativi,
a fini epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei
relativi costi.
5. Gli accordi regionali disciplinano,
in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre
a quelle previste dall’articolo 54, tra medici di medicina generale convenzionati
ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli
Accordi regionali, particolare rilievo
assumono le associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza
al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi
di elevata integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli
assistenziali, anche del tipo di ricovero
residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero
in strutture ospedaliere. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata
anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione
per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di
medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e riabilitativa,
ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata alle
prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
6. Gli accordi regionali prevedono,
ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici
di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. I Livelli
di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi
di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego
delle risorse.
Il rispetto dei livelli di spesa programmati
è correlato, secondo il disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto
relativo. 7. Gli accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione
e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività
svolta dal medico
convenzionato, anche in forma associata.
Nelle forme integrate di erogazione dell'attività professionale può essere
prevista la
fornitura di personale, locali e attrezzature,
di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea
precedente.
Anche ai fini della ristrutturazione
del compenso del medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni
gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali
o reali.
8. Gli accordi regionali disciplinano
anche la materia della contrattazione aziendale, definendo le linee guida
degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione
periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale.
9. Nell’ambito degli accordi regionali
possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche
condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale.

ART. 15 – GRADUATORIA REGIONALE.
1. I medici da incaricare per l'espletamento
delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da
graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13
(graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura
del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto
delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico
e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie.
Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria
unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le
graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al
quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate
comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso
dell’anno di validità delle
graduatorie di settore medesime. La
domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una
sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente
vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli
precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo.
Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative,
viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con
modalità operative definite nell’ambito degli accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al
presente Accordo può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici
in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente,
come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999
n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
3. I medici che aspirano all'iscrizione
nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) essere in possesso dell'attestato
di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai
decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio
2003 n. 277.
4. Ai fini dell'inclusione nella relativa
graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico
raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità
della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono
prestare la loro attività, una domanda
unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione
atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione
e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è
unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico
in una
o più graduatorie di settore.
5. Ai fini della determinazione del
punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici
e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Il medico che sia già stato iscritto
nella graduatoria regionale di settore dell'anno precedente deve presentare,
per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione
della iscrizione all'albo professionale e la documentazione
probatoria degli ulteriori titoli
acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati
per la precedente graduatoria.
7. La domanda deve essere in regola
con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, sulla
base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16,
predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività
disciplinate dal presente Accordo e indicate all’art. 13, da valere per l'anno
solare
successivo, specificando, a fianco
di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, la residenza ed evidenziando
l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale
di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368
e 8 luglio 2003 n. 277
9. La graduatoria è resa pubblica
entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni
dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato
regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie regionali di settore
sono approvate e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via
definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla sanità.
11. I medici già titolari di incarico
a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui al presente Accordo
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore,
e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti
solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla
base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino
le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli
incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità
alla copertura degli incarichi vacanti
da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa
o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei requisiti
previsti dal presente articolo.

ART. 16 - TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
1. I titoli valutabili ai fini della
formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione
del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110
e lode o 100/100 e 100/100 e lode: p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110
o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110
o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
d) specializzazione o libera docenza in medicina generale
o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p. 2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini
a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p. 0,50
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1,
comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme del D.L.vo n. 368/99, e di cui al D.L.vo n. 277/2003. : p. 7,20
II - Titoli di servizio
a) attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di
medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge
833/78 e dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 502/92 compresa quella svolta
in qualità di associato: per ciascun mese complessivo:
p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito
della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria
convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti
e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute
ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di
durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate
su base oraria ai sensi dell'art. 37 sono valutate con gli stessi criteri
di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo: p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato,
determinato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica
e di continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato
a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere
considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale
relativo al settore): p. 0,20
c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e
indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attività
. p. 0,20
c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato
o determinato o di sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese
di attività ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate:
per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore: p. 0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali, di continuità
assistenziale, o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità,
ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle
località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun
mese complessivo: p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio
civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo
di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
per ciascun mese: p. 0,10 Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio
militare di leva è svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda
ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante
con tale incarico
g) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi
umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma
di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10 Tale punteggio è elevato
a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico conferito
dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo
concomitante con tale incarico.
h) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra
di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi
non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo: p. 0,10
i) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina
interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico
fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità
per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: p.
0,05
l) Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle
carceri, sia a tempo indeterminato che di sostituzione, per ogni mese di attività:
p. 0,20
m) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalità
di cui all’art 8 della Legge 24 ottobre 2000 n.323), equiparato all’attività
di continuità assistenziale, per ogni mese omplessivo di attività: p. 0,20
n) servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della
continuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione
Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n.38, della legge 10 luglio
1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale
1° settembre 1988 n.430: per ciascun mese complessivo p. 0,20
2. Ai fini del calcolo dei punteggi
relativi ai titoli di servizio tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate.
L’eventuale residuo pari ad una frazione superiore a 15 giorni è valutato
come mese intero. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei
titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio di ex
guardia medica e continuità assistenziale, alla medicina dei servizi e alla
emergenza sanitaria territoriale, per frazione di mese da valutare come mese
intero si intende un complessivo di ore di attività superiore a 48. I residui
non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente
presentati negli anni
successivi.
4. I titoli di servizio non sono cumulabili
se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato
il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente
svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
5. A parità di punteggio complessivo
prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine l'anzianità
di laurea.
6. Non sono valutabili attività che
non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
7. Per l'assegnazione a tempo indeterminato
degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale
rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, le Regioni, fatto
salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), e dell’art. 63,
comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base degli Accordi
regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a favore dei
medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui
all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei
medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale
di cui alla lettera a).
8. Qualora non vengano assegnati,
per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due riserve
di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.
9. Gli aspiranti alla assegnazione
degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere
esclusivamente per una delle riserve di assegnazione di cui al comma 7, fatto
salvo il disposto di cui al precedente comma 8.
10. Ai fini del disposto del precedente
comma 9, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti
territoriali carenti dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva
per la quale intendono concorrere.
11. I quozienti frazionali derivanti
dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 7 sono approssimati
alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le
riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle
attività previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art.
6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993,
n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993,
n. 296; b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il
rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe
di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi
col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali
convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera
scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il medico
che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS
limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti
salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli
Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al
disposto di cui alla presente lettera;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente
da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali,
in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate;
tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività
presso gli stabilimenti termali ma solo nei
confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti
limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato
ai sensi dell’art. 8- quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni
e integrazioni;
e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale
o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99
e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività
convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari
di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale incompatibilità
non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in tale condizione
alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8
dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento
di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni
di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94,
fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non
può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera
o dei loro familiari anagraficamente conviventi.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del
presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli
da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria
territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti
convenzionali di cui al presente Accordo.
5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità
previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui
all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi,
i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità,
anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio
status convenzionale.
7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere
contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30.
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del
medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare
all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico
vacante.

ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE.
1. Il medico deve essere sospeso dagli
incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo
30;
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile
1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile
sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la
durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria,
di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari,
custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio
dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda,
che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio
e domiciliare;
2. Il medico è sospeso dalle attività
di medicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento
delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni
nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico
di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o
di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative
e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o
Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma
1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel
caso di incarico a tempo parziale, la
sospensione è anch’essa a tempo parziale.
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale,
in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività
professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa
di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque.
e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario
e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente
autorizzati dall’Azienda.
f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi
di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente
Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano
durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza
di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali,
che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e
che siano preventivamente
autorizzati dall’Azienda.
3. Il medico di medicina generale
ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale,
con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque
non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per:
a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi
di vita;
b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente,
con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.
4. Il medico in stato di gravidanza,
convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione
dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come
obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale
della propria attività lavorativa.
5. Il medico convenzionato ai sensi
del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere
la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai
30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività
lavorativa, con sostituzione a proprio
carico.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3,
4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione
del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso
ai fini della anzianità di servizio.
7. I periodi di sospensione del rapporto
convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività
di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico
del SSN.
8. Nei casi previsti dal comma 1 il
medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo
le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art.
81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4.
9. Nei casi previsti dai commi 2,
3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art.
37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2.
10. Il medico sospeso dall’incarico
ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma
1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva,
il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al
sostituto ai sensi dell’Allegato C del presente Accordo.
11. I compensi di cui al comma 10
sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa.
12. Il provvedimento di sospensione
del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda
con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
13. Il provvedimento di sospensione
ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il
medico è tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della
insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico,
al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori
Generali.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio
del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio
o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione
deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
15. Le autorizzazioni di cui alle
lettere d) ed f) del comma 1, sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento
e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della
relativa richiesta. La mancata risposta entro i termini previsti ha significato
di
approvazione. Il diniego deve essere
adeguatamente motivato.

ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il rapporto tra le Aziende e i
medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di
età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo
15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale
convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di
un biennio oltre il 65° anno di età,
in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare
adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
c) per recesso del medico da comunicare
alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di
due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata
insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato
venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere
l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale
aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale,
di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal
Comitato aziendale;
g) per accertato e contestato mancato
rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi
accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui
all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza
del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a) l'accertato e non dovuto pagamento,
anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente
accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella
variabile del compenso;
b) l'esercizio della libera professione
al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre anni di
iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti
titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto
convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia
dipendente da situazioni di carattere
oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentiti l'interessato
e il comitato di cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento
di cui al comma 2, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle
graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico
può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto
all’atto della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e
con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione
è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
ART. 20 – FORMAZIONE CONTINUA.
1. La formazione professionale in
medicina generale, universitaria, complementare e continua, riguarda la crescita
culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle
prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze
ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti
dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi
della Conferenza Stato- Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione
delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi
sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato- Regioni sia
di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti
di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio,
medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere,
anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza,
attività formative del Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione
medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le regioni, soggetti istituzionali
principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici
di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano
in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal
fine
le Regioni, sulla base degli accordi
regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei medici di medicina
generale mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi
di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività
di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i medici di medicina generale
che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in Medicina
generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della
Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina generale.
5. La partecipazione alle attività
di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività
di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. Per garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata,
il medico è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi,
attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1
del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione
a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate
dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno
altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse
le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla
Regione, in base agli accordi
della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma
2, del decreto legislativo 229/99, al medico di medicina generale che nel
triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla
commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art.
30.
8. I corsi regionali e aziendali possono
valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi
della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo
su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici
e legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal
precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai medici la realizzazione dei
relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate,
sulla base degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti i
corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all’attivazione delle
procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste,
graduate a seconda della continuità dell'assenza.
11. Il medico di medicina generale
ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso la Formazione
a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma
comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della
medicina generale, fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per
l'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva
una diversa determinazione concordata a livello aziendale, si svolgono il
sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività
rientra nei compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta
i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante
le ore di aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte
dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad assicurare
l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale
a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei
corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
14. Danno altresì luogo a crediti
formativi le attività di formazione sul campo, incluse le attività di ricerca
e sperimentazione, le attività di animatore di formazione, docente, tutor
e tutor valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base alle
indicazioni della
Conferenza Stato-Regioni.
15. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione
permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi
tra i medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di
docenti di medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione,
con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita
e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale,
sulla base di espliciti criteri di
valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum
formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi
validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina
generale da inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione
didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività,
anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai
fini dell’accreditamento di cui all’art. 16- ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92
e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate
al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
1. Ai componenti di parte medica convenzionati
per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal
presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata
la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei
suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese
di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda
di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali
e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi,
i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi
mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale,
provinciale e comunale possono avvalersi,
con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione
professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo,
non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità
assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno
di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri
collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene
riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale
del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei
propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della
quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a
ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti
designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo
del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di
sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto
dovuto al sostituto, sulla base di
un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità
assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno
di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli
Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro
continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra
la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato
a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma
5 sulla base del suo orario di incarico.

ART. 22 - RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.
1. Al fine di definire regole di indirizzo
volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentatività",
ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di
trasparenza nelle relazioni sindacali,
si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito
sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni
sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata
in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati
per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide
con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun
anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa
viene trasmessa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC),
all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali
4. Per le trattative disciplinate
dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno
precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo
dell’Accordo
Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui
occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati
rilevati nell’anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative,
ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali
che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di
iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle
deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale,
le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l’elenco dei medici
ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle
relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della
ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali
per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento
in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata
delle operazioni di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate
restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività cui al
comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula
degli Accordi regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono
essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di
cui al comma 6 sia stato conseguito mediante
l’aggregazione di più organizzazioni
sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla,
partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata
alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene
il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva
resti invariata.

ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.
1. In ciascuna