ASSISTENZA PRIMARIA
ART. 33 - RAPPORTO OTTIMALE.
1. La libera scelta del medico avviene,
ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi
dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
2. Agli effetti del precedente comma
l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali,
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni
del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello
organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi
di comuni o distretti. L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale,
al fine di consentire una utile pianificazione delle politiche di budget,
dell’accesso all’area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici
della medicina generale.
4. Ciascuna Azienda cura la tenuta
degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria,
i quali, ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino,
sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni
o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione
delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente
residenti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di
difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli
insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare
ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai
inferiore a 5.000.
6. Nei comuni comprendenti più Aziende,
per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione
complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di cui al comma
9.
7. La determinazione del numero dei
medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determinata sommando
i medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della
propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna
Azienda, inferiori a 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione
di carenza di medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte
della o delle Aziende con il resto più elevato.
8. Il medico operante in un comune
comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco
di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire
scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
9. Fino alla stipula dei nuovi Accordi
regionali, fatti salvi quelli già in essere, per ciascun ambito territoriale
può essere iscritto solamente un medico ogni 1000 abitanti residenti o frazione
di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14
anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le Regioni
possono indicare per ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso
rapporto medico/popolazione residente. La variabilità di tale rapporto deve
essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque fino ad un
aumento massimo del 30%
10. Nella determinazione del numero
dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente,
deve tenersi conto anche dei differenti valori di massimale e delle eventuali
autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata
in
vigore del presente Accordo, derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco.
Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano
le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B.
11. Ai fini della determinazione dei
medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art.
44 comma 5, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione
del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini
che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente
residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del medico
in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati
per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato
il diritto di scelta.
12. In tutti i comuni dell'ambito
territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone
con oltre 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi
dell’art. 34 comma 1, sentito il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata
l’assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento,
degli ultimi medici inseriti.
13. Ai fini del corretto calcolo del
rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento
alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
14. In caso di modifiche di ambito
territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle
che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza
della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o
quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
15. Fatto salvo quanto previsto al
comma 9, nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere individuate specifiche
e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi
carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici
già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale
e previo parere del Comitato aziendale

ART.
34 - COPERTURA DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Entro la fine dei mesi di Aprile
e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale
l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza
primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa
comunicazione al comitato aziendale
di cui all’art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre
dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri
di cui al precedente articolo 33.
2. Possono concorrere al conferimento
degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto
stabilito dal comma 1:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi
dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione che ha pubblicato
gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di assistenza
primaria di altra Regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento
nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti,
rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza
e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività
a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion
fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda
e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano
alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo
può essere esercitato il diritto di trasferimento.
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale generale
o, se presente, di settore valida per l'anno in corso.
3. Al fine del conferimento degli
incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui al comma 2 lett.
b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria
regionale di cui all'art. 15;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale
dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due
anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale e che tale
requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito
della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale
e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
4. Le graduatorie per l’assegnazione
degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità
e dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico
concorrente l’ambito o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato
domanda di assegnazione.
5. In caso di pari posizione in graduatoria,
i medici di cui al comma 2 sono ulteriormente graduati nell’ordine di minore
età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
6. La Regione, o il soggetto da questa
individuato, interpella prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett.
a) in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati
per l’assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpella successivamente
i medici di cui al comma 2, lett. b), in base all'ordine risultante dall'applicazione
dei criteri di cui al comma 3 e sulla base del disposto di cui all’articolo
16, commi 7 e 8 del presente Accordo.
7. L’anzianità di iscrizione negli
elenchi a valere per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi
del comma 2, lett. a), è determinata sommando:
a) l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della
assistenza primaria della regione, detratti i periodi di eventuale cessazione
dell’incarico;
b) l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza,
ancorché già compresa nell’anzianità di cui alla lettera a)
8. È cancellato dalla graduatoria
regionale e di settore valida per l’anno in corso, il medico che abbia accettato
l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1.
9. Il medico che, avendo concorso
all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà
di cui al comma 2 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma
1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e
viene cancellato dal relativo elenco.
10. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
11. In sede di pubblicazione degli
ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico,
l'Azienda, può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale.
12. La indicazione di cui al comma
11 costituisce vincolo alla apertura di uno studio di assistenza primaria
nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione
nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda,
nel
pubblicare gli ambiti territoriali
carenti, indica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico
a carico del neo inserito.
13. Gli aspiranti, entro 15 giorni
dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto
da questa individuato, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno
o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati, in conformità allo schema
di cui agli Allegati Q o Q/3.
14. In allegato alla domanda gli aspiranti
devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino
in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L”.
15. La Regione provvede alla convocazione,
mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la
graduatoria, al conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati,
presso la sede indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera
programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio
della convocazione.
16. La mancata presentazione costituisce
rinuncia all’incarico.
17. Il medico oggettivamente impossibilitato
a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma,
indicando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli ambiti
territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal
caso gli sarà attribuito il primo
incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avrà indicato.
18. La Regione che attribuisce l’incarico
ai sensi del comma 2 lettera a) ad un medico proveniente da altra regione
comunica alla Regione di provenienza l’avvenuto conferimento dell’incarico
ai fini di quanto previsto dal comma 9.
19. La Regione, sentito il Comitato
regionale di cui all'art. 24 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare
procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi
necessari al conferimento degli incarichi.
20. La Regione può individuare e assegnare
ad altri soggetti l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo

ART. 35 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il medico interpellato ai sensi
dell'art. 34 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di
convocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa
individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia
gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico
a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma
3, con
provvedimento del Direttore Generale,
che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre
a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve:
- aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto
conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne comunicazione
alla Azienda;
- richiedere il trasferimento della residenza o eleggere
il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
- comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale
è iscritto.
4. L'incarico si intende definitivamente
conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione
ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda
attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15
giorni
di cui al comma 9, qualora la Azienda
non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la
facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità
dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente
conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco
relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la
posizione amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare
le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali
collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso
il caso di cui all'art. 33, comma 14.
7. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali
difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire,
sentito il Comitato di cui all’art. 23, temporanee proroghe al termine di
cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale
sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti
minimi di cui all'art. 36 e ne notifica i risultati al medico interessato
assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare
lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il
medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9
si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali,
per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo,
nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di
ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale
all’interno del medesimo ambito territoriale
11. Al fine di favorire l'inserimento
di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli
disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione
di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le
modalità di compensazione delle spese
per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico,
sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi
Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni
regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato
dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o
il domicilio in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito
territoriale di contiguità, previo parere favorevole del comitato di cui all’art.
23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio
nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato definitivamente
conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il
valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al
presente Accordo e per il miglioramento
della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio
dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone
comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività
convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato
sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere
frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta
salva la erogazione dell’attività
ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana

ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.
1. Lo studio del medico di assistenza
primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre,
quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli
obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante
attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini
dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza
primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per
l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 59, ciascun medico
deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare
l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale, ancorché
destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale
privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico convenzionato
deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio
della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi
igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei
strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti
o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche
essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente
dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture
adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione,
lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni
comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale del medico
iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità
assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana,
preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno
due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il
lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 500 assistiti.
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti.
15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
L’orario di studio è definito dal
medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo
elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace
e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere,
previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario.
I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti
a garantire
l’apertura dello studio secondo le
determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per
le singole tipologie di associazione.
6. L’Azienda ha il compito di verificare
l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5.
7. L’orario con il nominativo del
medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello
studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda
entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
8. Le visite nello studio medico,
salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di
prenotazione.
9. Le modalità di contattabilità del
medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate
nell’ambito degli Accordi Regionali
10. Nell’ambito degli Accordi regionali
possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche
in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti
in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private
accreditate del medesimo ambito territoriale.
La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili
del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda
la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise.
Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e
di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali,
e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione
ed accreditamento

ART. 37 – SOSTITUZIONI.
1. Il medico titolare di scelte che
si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo
di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega
che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni
consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di
assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art.
18 del presente Accordo.
2. Il medico sostituto deve dichiarare
di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17,
salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte
che possono essere poste a carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio sostituto,
il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un medico
che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile
il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della
medicina generale.
4. Il medico sostituto assume direttamente
e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del medico
sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste
dal presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente
garantire l’attività assistenziale
secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale
e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra medici
di assistenza primaria già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare
adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le
modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per particolari
situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale,
sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta,
i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico
previsto per la medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto acquisire
scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico sospeso
dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la
Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito
dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo
che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di
fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico
incaricato
della sostituzione, per tutta la durata
della stessa.
10. L'attività di sostituzione, a
qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco,
anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti
dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve provvedere
ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione
e sul sostituto
13. Le Aziende per i primi 30 giorni
di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito
che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono
i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia
i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento
economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra medico
sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato
sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad assicurare
la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale
provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella
graduatoria di cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito.
In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al
medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.
16. Tranne che per i motivi di cui
all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare,
amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi
nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23,
si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il
caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito, per
qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli
spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono
liquidare tali competenze direttamente
al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del medico
convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico
fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può
proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto
per
non più di 30 giorni, conservando
il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione

ART. 38 - INCARICHI PROVVISORI.
1. Qualora in un ambito territoriale
si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado
di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di
cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale
carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se
esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12
del presente Accordo, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque
inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene
individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al
presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere,
i compensi di cui all'art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario
proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono
attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente,
della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente
incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non
viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei
massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale
non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo
39, comma 3
5. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente
comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda
è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso,
ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
7. Qualora in un ambito territoriale
si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare,
entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza
della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli
incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci
sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove
ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti
ART. 39 - MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI.
1. I medici iscritti negli elenchi
possono acquisire un numero massimo di scelte pari o inferiori a 1.500 unità,
secondo quanto previsto per le singole fattispecie definite dal presente articolo.
2. I medici che avevano acquisito
la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano
nel massimale di 1.500 scelte gradualmente
mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
3. Eventuali deroghe al massimale
individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda
e sentito il comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari
situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n.
833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che, oltre
ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale
iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale
di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali
che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto
del successivo comma 5. Tenuto conto del disposto dell’articolo 58 del presente
Accordo in materia di libera professione, l’impegno orario libero-professionale
non può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore al rapporto
ottimale.
5. Ai soli fini del calcolo del massimale
individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario
compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione
strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un
impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
6. I medici possono autolimitare il
proprio massimale, che non può essere inferiore al rapporto ottimale di cui
agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 33, comma 9. Il massimale
derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni dalla data
di decorrenza della autolimitazione.
7. Le autolimitazioni inferiori già
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere
formalmente adeguate dal medico interessato al disposto del precedente comma
6 entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto
di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al medico
interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità
di cui all’articolo 17 del presente Accordo.
8. Ai medici che fruiscono della norma
di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n.
423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati
per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito
nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione
di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti
previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dall’articolo
33.
9. Ai medici di cui all’art. 6, comma
1, del D.L. 14 giugno 1993 n. 187, convertito con modifiche nella legge 12
agosto 1993, n. 296 che accettano l’incarico di cui al precedente art. 34,
è consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500
scelte.
10. La disposizione di cui al comma
9 non si applica ai medici che, soggetti alla norma relativa, rinunciano all’incarico
compatibile entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
11. Le scelte temporanee di cui all’articolo
40, commi 5 e 12 non concorrono alla determinazione del massimale individuale
12. Non concorrono alla determinazione
del massimale individuale le scelte dei minori tra 0 e 6 anni.
13. Lo svolgimento di altre attività,
anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non
deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi
del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti
che lo hanno prescelto
ART. 40 -
SCELTA DEL MEDICO.
1. La costituzione e lo svolgimento
del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico
e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza
dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto
tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate
tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente
alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata,
promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle
modalità organizzative della medicina generale, mediante consegna della Carta
dei servizi.
3. Le Aziende provvedono ad informare
adeguatamente i cittadini, sullo status del medico, sul suo curriculum personale
e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione
ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure
informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio,
caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
4. Ciascun avente diritto, all'atto
del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se e per
i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia
fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 33, relativo
all'ambito territoriale di residenza.
5. Per i cittadini extracomunitari
in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la
scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente
rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno,
fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di
mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il medico è obbligato alla assistenza
del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il convivente
dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare
la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota
individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili,
non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico,
fermo restando quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio
del Comitato di cui all'art. 23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta,
consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un
elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito
è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario
da parte dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure
quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito
graviti su un ambito limitrofo e
tutte le volte che gravi ed obiettive
circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
11. La scelta per i cittadini residenti
ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata
12. Per i cittadini non residenti
la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1
anno, fatte salve documentate situazioni di maggiore durata del permesso di
soggiorno, alla quale sarà adeguata la durata della scelta provvisoria, con
contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico
della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile

ART. 41 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.
1. L'assistito che revoca la scelta
ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca
l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha
effetto immediato.
2. Modalità per garantire la continuità
dell’assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario interesse
del cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda prestare
la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta
dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere
motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art.
8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa
del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre
dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la ricusazione
quando nell’ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico, salvo
che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte
del Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
5. I medici che abbiano esercitato
il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento
della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione
medesima.
6. Il medico di assistenza primaria
può comunicare all’azienda l’avvenuto decesso del proprio assistito del quale
egli abbia certificato la morte, salvo verifica presso l’anagrafe comunale
di residenza dell’assistito deceduto, ai fini della cancellazione della relativa
scelta
e di una sollecita operazione di aggiornamento
degli elenchi del medico interessato
ART. 42 - REVOCHE D’UFFICIO.
1. Le scelte dei cittadini che, ai
sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi
dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal
momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al
massimale individuale, e fatta salva ogni altra e diversa determinazione da
parte dell’assistito. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato
elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, onde
facilitarne la riattribuzione automatica.
2. In caso di eventuali ritardi nella
riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici
della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico,
dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico è tenuto
comunque alla assistenza del cittadino
temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione
medesima.
3. Differenti modalità di gestione
delle scelte temporaneamente sospese possono essere concordate nell’ambito
degli Accordi regionali.
4. La revoca della scelta da operarsi
d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda
è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente
e comunque entro un anno dall'evento.
5. Nell’ambito degli Accordi regionali
possono essere concordate modalità di tutela dei medici massimalisti dalla
indisponibilità alla acquisizione di nuove scelte dovuta a ritardo nella comunicazione
delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco.
6. In caso di trasferimento di residenza,
l’Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica
tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda
alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano
l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono
procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
7. L'Azienda è tenuta a comunicare
detta revoca al medico ed al cittadino interessati tempestivamente e comunque
entro 3 mesi dall'evento.
8. Nel caso di trasferimento di residenza
in comuni di ambiti territoriali diversi all’interno della medesima Azienda,
la revoca non si applica d’ufficio ma solo in presenza di una nuova scelta
in favore di altro medico, con decorrenza dalla data di quest’ultima.
9. Le revoche conseguenti ai cambiamenti
di residenza all'interno della Azienda e tra aziende limitrofe sono disciplinate
con accordi regionali. Nel caso in cui l’ambito comunale sia comprensivo di
più Aziende si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
10. Le cancellazioni per doppia iscrizione
decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due
volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione
decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni
sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
11. Ai fini degli effetti economici
relativi alle revoche d’ufficio di cui al presente articolo, l’Azienda è tenuta
ad inviare al medico interessato, in uno con la comunicazione del previsto
importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di
revoca completo della causa e della decorrenza della revoca medesima.
12. Avverso alla richiesta di ripetizione
il medico interessato può opporre motivato e documentato ricorso entro 15
giorni dalla sua comunicazione ed il Direttore Generale assume la propria
deliberazione in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso
13. Qualora l’importo complessivo
richiesto dalla Azienda sia superiore al 20% dell’ammontare degli emolumenti
mensili, l'Azienda può dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di
accordo in tal senso con il medico interessato.
14. La ripetizione delle somme o l’applicazione
del conguaglio negativo hanno corso nella misura massima del 20% dei compensi
mensili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, fatto salvo eventuale
differente accordo, in merito alla modalità di ripetizione delle somme, tra
il medico interessato e l’Azienda

ART. 43 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI
ECONOMICI.
1. Ai fini della corresponsione dei
compensi la scelta, la ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno
del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano
entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi è
frazionabile in trentesimi ai fini del pagamento di eventuali frazioni di
mese, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione
o sospensione del medico dall'elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti
limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal giorno di
compimento dell'età prevista.
4. Le operazioni di aggiornamento
dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca sono svolte
in tempo reale, qualora sia realizzabile in base alla possibilità di utilizzo
di procedure informatiche.
5. Modalità differenti di gestione
delle operazioni di scelta e revoca e di aggiornamento degli elenchi degli
assistiti e delle comunicazioni ai medici sono oggetto di contrattazione regionale.
ART. 44 - ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI.
1. Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio
di ogni anno le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte
in carico a ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del
15 dicembre.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano
mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico
relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi
le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei
commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono
essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico e senza alcun
onere a suo carico.
5. Le Aziende istituiscono un elenco
separato delle scelte operate dai cittadini in favore di medici convenzionati
in ambiti territoriali della stessa Azienda diversi da quello di residenza
dell’assistito, ai sensi dell’ art. 40 comma 10, del presente Accordo.
6. Tale elenco è utilizzato ai fini
della determinazione del rapporto ottimale e della individuazione della carenza
di medici, secondo quanto disposto dall’articolo 33, comma 11 del presente
Accordo

ART. 45 - COMPITI DEL MEDICO.
1. Le funzioni ed i compiti individuali
del medico di assistenza primaria sono così individuati:
a) servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche
secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi
appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute
b) gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza domiciliare
programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito,
anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e
riabilitativa, in collegamento se necessario
con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G"
e "H";
c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle
collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 53, comma
1, lett. c);
2. L’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma
1 si realizza con: le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico
e terapeutico;
a) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico
di famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi;
b) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale,
su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 59, lettera
B, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard
nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali,
nonché l’utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma
9 art. 52 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino
secondo quando previsto dall’art. 50 della Legge 24 novembre 2003 n. 326;
c) la disponibilità per gli assistiti, nei locali dello studio
medico, della carta dei servizi definita dagli Accordi regionali in merito
ai compiti ed ai doveri e diritti del medico e dei cittadini;
d) la partecipazione alle forme organizzative territoriali,
con le modalità e secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
e) l’aggregazione in centri di responsabilità territoriale,
distrettuali o subdistrettuali, per specifici obiettivi del Distretto;
f) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna
e alle scuole secondarie superiori;
g) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio
1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica
richiesta dell'autorità scolastica competente.
h) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
i) le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio
1980, n. 33, e all'art. 15 della
legge 2 aprile 1981, n. 155 sono rilasciate utilizzando i
moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche
degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80
per i lavoratori del settore privato;
j) la certificazione per la riammissione al lavoro degli
alimentaristi laddove previste;
k) le valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni
relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata
e per l’inserimento nelle residenze protette, sulla base della programmazione
e di quanto previsto nell’ambito degli accordi regionali;
l) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria, la
conoscenza del Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo supporto
delle aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni;
m) l’appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche,
la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal
Servizio sanitario nazionale, nonché l’adesione a specifici progetti concordati
a livello regionale e/o aziendale;
n) l’adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale
rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione
e/o dalle Aziende;
o) la partecipazione ai programmi di attività e agli obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati
a livello regionale e/o aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi,
le forme di verifica e gli effetti, anche economici, del raggiungimento, o
meno, degli obiettivi;
p) le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “D”;
q) l’assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole
sulla base delle intese regionali ed al fondo di cui all'art. 59,
r) le visite occasionali, secondo l'art. 57, comma 4.
3. In merito a quanto previsto dal
precedente comma 2, lettera e) sono individuate sostanzialmente due diverse
tipologie di forme organizzative: funzionali e strutturali. La prima si caratterizza
per la possibilità che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe territoriali)
e per la prevalenza delle attività di cure domiciliari. Per tali motivi la
partecipazione a questa forma organizzativa è obbligatoria e remunerata in
quota capitaria, mentre le conseguenti attività sono remunerate sulla base
degli Accordi regionali. La
seconda si realizza in presenza di
medici associati in gruppo, UTAP o altre forme organizzative complesse delle
cure primarie e necessita di strutture, attrezzature, risorse umane e strumentali
idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa è facoltativa e
sperimentale. Gli accordi regionali
ne definiscono modelli organizzativi, caratteristiche di attività e modalità
di remunerazione.
4. Sono, inoltre, obblighi e compiti
del medico:
a) l’adesione alle sperimentazioni delle équipes territoriali
di cui all’art. 26;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e
della conoscenza del Servizio Sanitario Nazionale nonché del corretto uso
del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva
la partecipazione a specifici progetti concordati a livello
regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso
la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
• l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi
per la salute;
• la donazione di sangue, plasma e organi;
• la cultura dei trapianti;
• il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni;
• l’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione
a particolari condizioni di malattia;
• la necessità di un uso appropriato delle risorse messe
a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) l’obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali
nell’ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio,
promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalità concordate
d) l’adesione ai programmi di attività e agli obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati
a livello regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tali accordi prevedono le
modalità di attuazione dei programmi,
le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi

ART. 46 – FONDO A RIPARTO PER LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA.
1. E’ istituito in ogni singola Regionale
un fondo a riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione
come definiti dall’art. 59 lettera B.
2. Il fondo è finalizzato ad incentivare
assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza
primaria.
3. È demandata alla contrattazione
regionale la definizione di ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione,
secondo quanto definito dall’art. 14 del presente Accordo
ART. 47 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.
1. L'attività medica viene prestata
nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla
non trasferibilità dell'ammalato.
2. Le visite domiciliari e ambulatoriali,
in presenza di unità di cure primarie o di forme associative complesse (equipe
territoriale, medicina di gruppo), fermo restando i compiti individuali e
la individualità del rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi
tenendo conto, nel rapporto con l’utenza,
di una offerta di servizi coerente con il principio della continuità della
assistenza e di presa in carico globale della persona.
3. La visita domiciliare deve essere
eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga
entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la
visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
E’ a cura del medico di assistenza primaria la modalità organizzativa di ricezione
delle richieste di visita domiciliare.
4. A cura della Azienda e del medico
di assistenza primaria tale regolamentazione è portata a conoscenza degli
assistiti.
5. La chiamata urgente recepita deve
essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile. A tal fine i medici
di assistenza primaria che operano in forma associata possono organizzare
la risposta clinica secondo modalità organizzative proprie, anche sulla base
di quanto previsto al comma 2.
6. Nelle giornate di sabato il medico
non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire
le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché‚
quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del
giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono le
stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare
attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente
al mattino.
8. Gli accordi regionali possono disciplinare,
per particolari necessità assistenziali, ulteriori e differenti modalità di
effettuazione delle visite domiciliari e dell’accesso agli studi professionali,
collegate alla reperibilità del medico, all’orario di ambulatorio e alla richiesta
delle visite domiciliari

ART. 48 - CONSULTO CON LO SPECIALISTA.
1. Il consulto con il medico specialista
può essere attivato dal medico di assistenza primaria qualora lo ritenga utile
per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo
specialista e dal medico presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale
della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione
della Azienda, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di assistenza
primaria, anche presso il domicilio del paziente.
4. Il medico e lo specialista concordano
i modi e i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei
servizi della Azienda.
5. Qualora lo specialista ritenga
necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi
in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo
tutti gli elementi utili in suo possesso.
6. I medici che operano in forme associative
complesse (equipe territoriali e medicina di gruppo) ed in Unità di cure primarie
(UTAP), possono organizzare la risposta al bisogno di prestazioni specialistiche,
anche sotto forma di consulto, mediante l’accesso diretto del
medico specialista dipendente o convenzionato
nella sede della forma associativa per la erogazione delle prestazioni e delle
consulenze ritenute necessarie. Fatto salvo il rispetto degli standard definiti
dalle legge, tali attività sono disciplinate dagli Accordi regionali
ART. 49 – RAPPORTI TRA IL MEDICO DI FAMIGLIA
E L’OSPEDALE.
1. Nello spirito e nel progressivo
impegno alla presa in carico del proprio assistito, il medico di assistenza
primaria, che ha cognizione di tutti i momenti della attività sanitaria in
favore del proprio assistito, si prende cura della persona malata nell’accesso
all’ospedale, può partecipare alla fase diagnostica, curativa e riabilitava,
direttamente o mediante l’accesso al sistema informatico. Le aziende sanitarie
locali hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni atte a garantire
al medico di fiducia la continuità della presa in carico della persona in
tutti i momenti dei percorsi assistenziali nei servizi aziendali, territoriali
ed ospedalieri. Le regioni istruiscono in modo analogo le attività delle Aziende
ospedaliere.
2. I Direttori generali di Aziende
ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi ospedalieri,
previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale di
cui all’art. 23 e il Direttore sanitario, d'intesa col dirigente medico di
cui all'art.
61, adottano pertanto, anche in ottemperanza
al disposto dell’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti
organizzativi, necessari ad assicurare:
a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri
della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del
proprio paziente;
b) le modalità di comunicazione tra ospedale e medico di
famiglia in relazione all’andamento della degenza e alle problematiche emergenti
in corso di ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei strumenti
telematici ed informatici;
c) il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme
previste in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in materia
di esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale
329/99 e successive modificazioni e delle modalità di prescrizione previste
dall’articolo 50 della legge 326/2003;
d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta
dei controlli programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione
per le indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.
3. In particolare il Direttore Generale
deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la
relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico
e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza
del
paziente a domicilio.
4. Particolare attenzione sarà posta,
ove le disposizioni regionali ed aziendali le prevedano, alla consegna da
parte dell’ospedale delle confezioni terapeutiche, anche start, all’atto della
dimissione ospedaliera, al fine di evitare la discontinuità terapeutica o
il ritardato avvio di una nuova terapia.
5. In caso di trasferimento dell’assistito
presso il proprio domicilio in regime di dimissione protetta, ferme restando
eventuali competenze del reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta
del paziente, il dirigente del reparto concorda col medico di famiglia gli
eventuali interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti necessari,
anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza
domiciliare integrata o programmata.
6. In ogni caso il medico di medicina
generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga
opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate
o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente
eccesso di carico assistenziale a
livello domiciliare 7. Al fine di garantire un rapporto di collaborazione
trasparente tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina
generale convenzionati, può essere istituita a livello
aziendale, da parte del Direttore
Generale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con funzioni di
supporto alla Direzione Generale, composta dai medici di medicina generale
presenti nei vari Uffici di Coordinamento delle attività distrettuali, medici
ospedalieri e funzionari dirigenti
medici della Azienda, con il compito di esaminare e proporre adeguate soluzioni
ad eventuali cause di disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale
e territorio.
8. In particolare sulla base di indirizzi
regionali l’Azienda promuove e realizza, d’intesa con i sindacati maggiormente
rappresentativi e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti
necessari a rendere trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini
nelle liste d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri d’elezione, dei ricoveri
in Day Hospital. Promuove inoltre criteri e condizioni di equità nella realizzazione
delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ospedaliera.
9. Le finalità di cui al comma 8 sono
realizzate anche avvalendosi della commissione di cui al comma 7.
10. Ulteriori contenuti, competenze
e modalità organizzative in materia di accesso del medico di assistenza primaria
ai luoghi di ricovero ospedaliero, sono oggetto di contrattazione nell’ambito
degli Accordi regionali ed aziendali

ART. 50 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E MODULARIO.
1. La prescrizione di medicinali avviene,
per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite
dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale,
così come riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n.
537 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al rilascio
della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo
giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Nell’ambito degli Accordi regionali
possono essere concordate sperimentazioni riguardanti modalità e procedure,
compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa
nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici
e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta
dei dati.
4. Il medico è tenuto alla compilazione
della ricetta secondo le norme di legge vigenti. Eventuali particolari modalità
di annotazione del diritto, o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario,
anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite
con accordi regionali.
6. La necessità della erogazione di
presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta
una volta all'anno da parte del medico di assistenza primaria alla Azienda.
L'rogazione ed il relativo eventuale frazionamento sono disposti dalla Azienda
secondo
modalità organizzative fissate dalla
regione.
7. La prescrizione farmaceutica è
di norma erogata dal medico di medicina generale, salvo quanto previsto dalle
norme regionali ai sensi dell’art. 50 della legge 326/2003.
8. La prescrizione farmaceutica e
specialistica su modulario del SSN può essere effettuata solo nei confronti
dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta
del medico di medicina generale
ART. 51 - RICHIESTA DI INDAGINI SPECIALISTICHE,
PROPOSTE DI RICOVERO O DI CURE TERMALI.
1. Il medico di famiglia, ove lo ritenga
necessario, formula richiesta di visita, indagine specialistica, prestazione
specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine, prestazione
o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico.
Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 48.
3. Il medico può dar luogo al rilascio
della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza
del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del
paziente stesso.
4. Lo specialista formula esauriente
risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante".
5. Qualora lo specialista ritenga
opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche, o ritenga necessarie
ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula
direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla legge 326/2003.
6. Gli assistiti possono accedere
nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti
specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria,
oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche, attività dei servizi
di prevenzione e consultoriali.
7. Per quanto attiene ai rapporti
con i medici specialisti, anche in attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e
nel rispetto del disposto della legge 326/2003 e dei successivi decreti attuativi,
le Aziende emanano disposizioni per la prescrizione diretta sul ricettario
regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli
esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al
quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi
chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30
giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine
i controlli programmati saranno proposti al medico di assistenza primaria.
8. Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche al
fine
dell'applicazione degli accordi relativi
al rispetto dei livelli di spesa programmati.
9. La proposta di ricovero ordinaria
deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante
(allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda
sanitaria individuale.
10. Il modulario di cui all'art. 50,
salvo il disposto del successivo art. 52, è utilizzato anche per le certificazioni
della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali
e per le richieste di prestazioni specialistiche, nonché per le richieste
di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi
del soggetto.
11. Tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla G.U. n. 209 dell’8 settembre 1997, le indagini
preliminari al ricovero programmato in strutture pubbliche o private accreditate,
non facenti parte del percorso diagnostico attivato autonomamente dal medico
di assistenza primaria e direttamente riconducibili al DRG previsto, non sono
oggetto di prescrizione da parte del medico stesso sul modulario del SSN

ART.52 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI.
1. Le certificazioni di cui all'art.
2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile
1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando
i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche
degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80.
La certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte
dei compiti di cui all’art. 45, comma 2.
2. Le certificazioni relative ad assenza
dal lavoro rilasciate da medici diversi da quelli di libera scelta, siano
essi del servizio pubblico o liberi professionisti, sono valide ai fini della
giustificazione dell’assenza del lavoratore dipendente per malattia, in quanto
contenenti gli
elementi identificativi del medico
e del lavoratore e la prognosi, così come disposto dalla circolare INPS 99/96
del 13.5.1996.
3. Le certificazioni relative ad assenze
dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici
diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che
non è tenuto alla trascrizione
ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare programmata,
erogata anche secondo indirizzi e modalità operative definiti a livello regionale
costituisce, come previsto dall’art. 32, comma 2, livello
assistenziale da garantire al cittadino
da parte del medico iscritto negli elenchi. Le seguenti forme di assistenza
domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti
non ambulabili (ADP);
c) assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti
in residenze protette e collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito
degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli
allegati sotto le lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non
siano sostituiti da protocolli definiti nell’ambito degli Accordi regionali,
secondo il disposto del successivo comma 3. L’istituto di cui lettera c) è
disciplinato nell'ambito degli
accordi rimessi alla trattativa regionale.
3. È demandata alla contrattazione
regionale la definizione degli interventi, degli ulteriori contenuti e delle
modalità di attuazione, secondo quanto diposto dall’art. 14 del presente Accordo

ART. 54 – FORME ASSOCIATIVE DELL’ASSISTENZA
PRIMARIA.
1. Il presente articolo disciplina
le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle
forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di:
a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera
scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi
della Azienda,
b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di
ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza
individuate concordemente a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza
e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei
medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza
con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle
equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità,
da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina
generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici
associati svolgono a rotazione attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica;
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare
forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità
indicate ai successivi commi.
3. Le forme associative oggetto del
presente articolo sono distinte in:
- forme associative, che costituiscono modalità organizzative
del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti,
per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
- forme associative, quali società di servizio, anche cooperative,
i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza
primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda,
o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono
anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette
società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano
esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. Le forme associative dell’attività
di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai
seguenti criteri generali:
a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria
fra i medici partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato
sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato
tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici
di competenza; i medici aderenti alla associazione sono
tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi
le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare
l’utilizzazione dei servizi offerti;
c) della forma associativa possono far parte:
• medici che svolgono l'attività di medico convenzionato
ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito
territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti
fissati dalla successiva
lettera e);
• medici di continuità assistenziale;
• medici pediatri di libera scelta;
d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica
ed è indicata dai suoi componenti
e) la forma associativa è costituita da un numero di medici
di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto
dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già
in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo
sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino
a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali
disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite
da soli due medici ai criteri di cui al
presente articolo;
f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative
di cui al successivo comma 6;
g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico
da parte dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun
partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo
di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti
degli assistiti degli altri medici della forma associativa
medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione
di ciascun medico;
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi
le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste
da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce
una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora
il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi di
ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione
a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro
giorni la settimana;
j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti
all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro
in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un
arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente
nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato
dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva
accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche
e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato
e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma
6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal
Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno
dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche
mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito
una adeguata comunicazione con il medico;
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento
della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire
la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia
anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente,
nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo
in materia di recepimento delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate
le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno
della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico
destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità
da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
n) all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio
della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni,
anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento
o di formazione permanente, ecc., allo scopo di
favorire una costante elevazione della professionalità;
o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene
liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici
costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti
e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con
gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a
progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali
la forma associativa medesima abbia aderito
q) all’interno della forma associativa deve essere eletto
un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente
per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto
e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di
Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa
e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei
medici;
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa
sono arbitri:
• per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei
medici;
• per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art
24;
s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i
requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento
del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto
costitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art.
8, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente
Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i medici
di assistenza primaria che svolgano attività di libera professione strutturata per un orario
superiore a quello previsto dall’art. 58, comma 5.
6. Le forme associative disciplinate
dalla lettera a) del comma 3 sono:
A. La medicina in associazione.
B. La medicina in rete.
C. La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste
dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per:
a) la distribuzione territoriale degli studi di assistenza
primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale
del distretto;
b) la chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione
non prima delle ore 19,00;
c) il numero dei medici associati non superiore a quelli
del relativo ambito territoriale di scelta di cui all’art. 33 del presente
Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato
di 4 unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la forma
associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di
costituirne una nuova;
d) la condivisione e l’implementazione di linee guida diagnostico
terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
e) la realizzazione di momenti di revisione della qualità
delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione
e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con
gli obiettivi dichiarati dall'associazione.
8. La medicina in rete, oltre al rispetto
delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per:
a) la distribuzione territoriale degli studi di assistenza
primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale
del distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o più studi nel quale
i medici associati svolgano a rotazione attività concordate;
b) la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto
informatico mediante software tra loro compatibili;
c) il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi
informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti
dei componenti l’associazione;
d) l’ utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunica