CAPO III
LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
ART. 62 - CRITERI GENERALI.
1. Al fine di garantire la continuità
dell’assistenza per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi
e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano
le attività sanitarie per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali
territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore
8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni
feriali.
2. Il servizio di continuità assistenziale
è indirizzato a tutta la popolazione, in ambito aziendale, in ogni fascia
di età, sulla base di uno specifico livello assistenziale. Le prestazioni
sono realizzate da:
a) da medici convenzionati sulla base
della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
b) da medici di cui alla lettera a)
organizzati in forme associative con i medici di assistenza primaria per gli
assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore in ambiti territoriali
definiti;
c) da un singolo convenzionato per
l’assistenza primaria residente nell’ambito territoriale;
Per quanto previsto dalle lettere
b), c) le attività di Continuità assistenziale possono essere assicurate anche
in forma di servizio attivo in disponibilità domiciliare.
3. Nell’ambito delle attività in equipe,
Utap o altre forme associative delle cure primarie, ai medici di continuità
assistenziale sono attribuite funzioni coerenti con le attività della medicina
di famiglia, nell’ambito delle rispettive funzioni, al fine di un più efficace
intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione.
4. L’attività di continuità assistenziale
può essere svolta in modo funzionale, nell’ambito delle équipes territoriali,
secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in
sedi territoriali adeguatamente attrezzate, sulla base di apposite determinazioni
assunte nell’ambito degli Accordi regionali.
5. Nell’ambito degli accordi regionali,
i medici incaricati di espletare il servizio di continuità assistenziale in
uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli
adeguati a facilitare le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse
funzioni territoriali.
6. I compensi sono corrisposti dall'Azienda,
a ciascun medico che svolge l'attivita' nelle forme di cui al comma 2 lettere
b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota
capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata
a ciascun turno effettuato, salvo
quanto previsto dagli articoli seguenti.
7. Nell’ambito degli Accordi regionali,
per garantire la massima efficienza della rete territoriale e la integrazione
con quella ospedaliera, limitando le soluzioni di continuità nei percorsi
di assistenza al cittadino, si possono prevedere meccanismi di operatività
sinergica
tra il servizio di continuità assistenziale
e quello di emergenza sanitaria territoriale al fine di arricchire il circuito
professionale dell’emergenza e della medicina di famiglia.

ART. 63 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE.
1. Entro la fine dei mesi di aprile
e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale,
in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati,
a seguito di formale determinazione delle Aziende, previa comunicazione al
comitato aziendale di cui all’art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo
e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende.
2. Possono concorrere al conferimento
degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente
comma 1:
a) i medici che siano titolari di
incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle aziende,
anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in
aziende di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda
di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino
titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico
dal quale provengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico
non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente
inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza
di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali
ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità inferiore. In
caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il
diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria
regionale valida per l'anno in corso.
3. Gli aspiranti, entro 15 giorni
dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione apposita domanda
di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità
allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
4. Al fine del conferimento degli
incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma 2 sono graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato
nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 10 a coloro
che nell’ambito della Azienda nella quale è vacante l’incarico per il quale
concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai medici
residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale di settore e che tale requisito abbiano mantenuto fino
alla attribuzione dell’incarico.
5. Le graduatorie di cui al precedente
comma 4 vengono formulate sulla base dei punteggi relativi e apponendo a fianco
al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per
i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
6. La Regione, o altro soggetto da
essa incaricato per l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo,
provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti
i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti
e pubblicati, presso la sede indicata dall'Assessorato regionale alla Sanità,
in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data
di invio della convocazione.
7. La Regione o altro soggetto incaricato,
interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente
comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità di incaricato
a tempo indeterminato nelle attività di continuità assistenziale o ex-guardia
medica, fino alla concorrenza della
metà dei posti disponibili; laddove risulti necessario, interpella successivamente
i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4 e sulla base
del disposto di cui al comma 7 e 8
dell'articolo 16 della presente Accordo.
8. L’anzianità di servizio a valere
per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 2,
lettera a) è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio
effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo
nella continuità assistenziale o ex-guardia medica nell’incarico di provenienza,
ancorché già valutata ai sensi della lettera a).
c) una anzianità pari a 18 mesi per
trasferimenti interregionali con provenienza da aziende di cui all’art. 64,
comma 4.
9. A parità di anzianità per i medici
di cui al comma 2, lett. a) e di quelli di cui al comma 5 del presente articolo,
prevalgono nell’ordine la minore età, il voto di laurea e infine
l’anzianità di laurea.
10. La mancata presentazione costituisce
rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare
la propria accettazione mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di
ritorno, indicando l'ordine di priorità per l'accettazione tra gli incarichi
vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico
disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente
11. La Regione, espletate le formalità
per l'accettazione dell'incarico, comunica gli atti relativi all'Azienda interessata,
la quale conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con
provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all’interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine
di inizio dell' attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici
12. Il medico che ha accettato l’incarico
deve inoltrare all’azienda interessata una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante se alla data di presentazione della domanda aveva in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione,
e posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L".
La situazione di incompatibilita' dovrà comunque cessare all’atto del conferimento
definitivo dell’incarico.
13. Se il medico incaricato e' proveniente
da altra Regione, l'Azienda comunica all'Assessorato alla sanità della regione
di provenienza e a quella del luogo di residenza, ove non coincidenti, l'avvenuto
conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali
incompatibilita' e per gli effetti
di cui al successivo comma 16.
14. La Regione, sentito il Comitato
regionale di cui all'art. 24 e nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare
procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi
necessari al conferimento degli incarichi.
15. È cancellato dalla graduatoria
regionale, o di settore se presente, valida per l’anno in corso per la continuità
assistenziale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente
articolo.
16. Il medico, già titolare di incarico,
che concorre all'assegnazione di un incarico vacante, per trasferimento, in
caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

ART. 64 – RAPPORTO OTTIMALE.
1. Al fine di consentire una programmazione
corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle singole
Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie caratteristiche
orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici di
continuità assistenziale di ciascuna
singola ASL, che è determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti
residenti.
2. Ai fini di quanto previsto al precedente
comma 1, il numero dei medici inseribili nei servizi di continuità assistenziale
di ciascuna ASL è definito dal rapporto di riferimento 1 medico ogni 5000
abitanti residenti.
3. Le Regioni possono indicare, per
ambiti di assistenza definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La
variabilità di tale rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata
nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non può
essere maggiore del 30% rispetto a
quanto previsto al comma 2.
4. Le Aziende che dispongano di medici
in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto
ottimale come definito al comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cui al
comma 3), non possono attribuire ulteriori incarichi fino al riequilibrio
di tale rapporto.
5. Nell’ambito degli Accordi aziendali
sono definiti i criteri di mobilità intraaziendale

ART. 65 – MASSIMALI.
1. Il conferimento dell'incarico a
tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale
di 24 ore.
2. Ai medici di continuità assistenziale
titolari di incarico a 24 ore, che esercitano l’attività in forme associative
funzionali ed a progetti assistenziali ad essa correlati, definiti nell’ambito
degli Accordi regionali ed Aziendali, sono attribuite ulteriori 4 ore per
attività istituzionali non notturne collegate anche con prestazioni aggiuntive
e non concorrono alla determinazione del massimale orario. Sono fatti salvi
gli Accordi regionali vigenti in materia.
3. I medici già incaricati alla data
di entrata in vigore del presente Accordo per un numero di ore settimanali
pari o inferiore a 12, mantengono tale incarico anche in deroga al precedente
comma 1 ma sono tenuti a concorrere all’aumento orario qualora nell’ambito
della Azienda si determinino incarichi orari vacanti. Il rifiuto di completare
l’orario fino alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali comporta la decadenza
dall’incarico.
4. In caso di organizzazione del servizio
in forme associative strutturali delle cure primarie o in UTAP, il conferimento
dell’incarico è di norma a 38 ore settimanali, di cui 14 in attività diurna
feriale.
5. L'incarico di 38 ore settimanali
comporta l’esclusività del rapporto e non e' conferibile nei confronti del
medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la
pediatria di libera scelta, indipendentemente dal numero di scelte in carico,
che non rinunci contestualmente a tali incarichi. Quello a 24 ore può essere
conferito solo in presenza di un numero di scelte pari o inferiore rispettivamente
a 650 o 350.
6. La cessazione dell’incarico per
il raggiungimento del limite di scelte di cui al comma 5, nei confronti dei
medici titolari di incarico di continuità assistenziale ha effetto dal sesto
mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di
scelte compatibile.
7. Ai fini di cui al precedente comma
6 l’Azienda è tenuta a comunicare al medico il raggiungimento del limite di
scelte previsto dal comma 5 nel mese in cui tale situazione si determina e
le conseguenze del raggiungimento di tale limite (cessazione dell’incarico
di continuità assistenziale).
8. Prima di esperire la procedura
di pubblicazione di eventuali incarichi vacanti, gli orari disponibili all’interno
dell’Azienda vengono comunicati ai medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato inferiore a 24 ore settimanali, ed assegnati fino a concorrenza
del massimale orario, secondo l'ordine di anzianità di incarico nella stessa
Azienda, l'anzianità di laurea e la minore età.
9. L'orario complessivo dell'incarico
a tempo indeterminato di continuità assistenziale sommato a quello risultante
da altre attività compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
10. Il medico titolare di incarico
di continuità assistenziale a tempo indeterminato che detenga anche un rapporto
convenzionale di assistenza primaria o di pediatria di base fino alla concorrenza
rispettivamente di 350 e di 150 scelte, può svolgere attività di libera professione
strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.
11. Il medico decade dall'incarico
qualora:
a) insorga una situazione di incompatibilità;
b) rifiuti l’incremento orario ai
sensi del precedente comma 3
c) non riduca l’orario delle attività
compatibili nella fattispecie di cui al comma 9.
12. Ai fini di quanto disposto dal
precedente comma 11, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilità
entro 30 giorni dalla sua rilevazione e sulla base delle procedure dell’art.
30 definisce la cessazione del rapporto convenzionale.
13. Il disposto di cui al comma 11
si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l’Azienda definisce e comunica al medico la cessazione del rapporto convenzionale.
14. Gli Accordi regionali disciplinano
le modalità con cui le Aziende possono attribuire, eccezionalmente, per esigenze
straordinarie a garanzia della continuità del servizio e limitatamente nel
tempo, eventuali ore di attività eccedenti l’orario settimanale di incarico,
escluso l’orario di cui al comma 2.
ART. 66 – LIBERA PROFESSIONE.
1. La libera professione può essere
esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio
alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il medico che svolge attività libero
professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in coerenza
col disposto del comma 1.
3. Nell'ambito dell'attività libero
professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere attività
in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue
successive modificazioni e integrazioni.
4. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto dall’art. 14

ART. 67 - COMPITI DEL MEDICO.
1. Il medico di continuità assistenziale
assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito
territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di forme associative
strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività
di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che
ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione
medesima.
2. Il medico che assicura la continuità
assistenziale deve essere presente, fin dall'inizio del turno in servizio
attivo, nella sede assegnatagli dalla Azienda o nelle altre modalità specifiche
previste per le equipes, le UTAP o altre forme associative delle cure primarie,
e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi,
domiciliari o territoriali.
3. In relazione al quadro clinico
prospettato dall'utente o dalla centrale operativa, il medico effettua tutti
gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite
linee guida nazionali o regionali. Secondo le indicazioni aziendali, in particolari
situazioni di necessità e ove le condizioni strutturali lo consentano, il
medico può eseguire prestazioni ambulatoriali definite nell’ambito degli Accordi
regionali.
4. Nell’ambito delle attività in Equipe
o in UTAP o in altre forme organizzative delle cure primarie, con Accordi
regionali, possono essere sperimentate forme di triage per realizzare risposte
di continuità assistenziale maggiormente appropriate.
5. I turni notturni e diurni festivi
sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.
6. A livello aziendale sono definite
le modalità di esercizio dell’attività, ai fini dell’eventuale organizzazione
dell’orario, anche ai fini del ristoro psico-fisico del medico, particolarmente
nei mesi estivi.
7. Le chiamate degli utenti devono
essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per
oggetto:
a - nome, cognome, età e indirizzo
dell'assistito;
b- generalità del richiedente ed eventuale
relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
c - ora della chiamata ed eventuale
sintomatologia sospettata;
d - ora dell'intervento (o motivazione
del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
8. Per le prestazioni effettuate,
il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale
in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia,
il modulario informativo (Allegato M), di cui una copia è destinata al medico
di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare
all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
9. Il medico utilizza solo a favore
degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito
ricettario, con la dicitura "Servizio continuità assistenziale",
fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di
malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche
per una terapia non differibile sulla base del ricettario di cui alla Legge
326/2003 e secondo le disposizioni vigenti in materia.
10. Il medico in servizio attivo deve
essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico
che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche per esigenze
di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento
del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico
ritardatario.
11. Il medico di continuità assistenziale
che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza
ed emergenza territoriale per l’intervento del caso
12. Il medico in servizio di continuità
assistenziale può eseguire, nell’espletamento dell’intervento richiesto, anche
le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato
D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e
un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.
13. Le prestazioni di cui al precedente
comma 12 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
14. Nell’ambito degli Accordi regionali
e sulla base del disposto dell’art. 32, è organizzata la continuità dell’assistenza
ai cittadini non residenti nelle località a forte flusso turistico.
15. Nell’espletamento delle attività
di cui al precedente comma, il medico è tenuto a utilizzare, il modello prescrizione-proposta
del SSN secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza dell'assistito.
16. Sono inoltre obblighi e compiti
del medico:
a) la redazione di certificazioni
obbligatorie, quali: certificazione di malattia per i lavoratori turnisti,
la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi laddove
prevista;
b) l'adesione alla sperimentazione
dell'equipes territoriali, con particolare riferimento alla continuità dell’assistenza
nelle strutture protette e nei programmi di assistenza domiciliare;
c) lo sviluppo e la diffusione della
cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in
relazione alle tematiche evidenziate all'art. 45 comma 4;
d) la segnalazione personale diretta
al medico di assistenza primaria che ha in carico l'assistito dei casi di
particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di competenza,
oltre a quanto previsto dall'art. 69;
e) la constatazione di decesso.
17. Il medico di continuità assistenziale
partecipa alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per
queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente
agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attività
sono primariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale del presente
Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della
Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attività
ambulatoriali.
18. Con gli accordi regionali e aziendali
sono individuati gli ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del
medico di continuità assistenziale alle attività previste nelle equipes territoriali,
nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie

ART. 68 - COMPETENZE DELLE AZIENDE.
1. L'Azienda è tenuta a fornire al
medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale, necessari all'effettuazione
degli interventi propri del servizio, sulla base del relativo protocollo definito
nell’ambito degli Accordi regionali.
2. L'Azienda garantisce altresì che
le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, di adeguate misure di sicurezza,
per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.
3. L’Azienda, sentiti i medici interessati,
predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza
pubblica in merito all’applicazione del d. Lgs. 626/94, le sedi di attività
nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. L’Azienda, sulla base di apposito
Accordo regionale, provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di
servizio, possibilmente muniti di telefono mobile e di caratteri distintivi,
che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato
la registrazione delle chiamate, su supporto magnetico o digitale, presso
le sedi operative;
c) a garantire nei modi opportuni
la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei
presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di
continuità assistenziale.
5. Nell’ambito degli Accordi regionali,
sono definite le competenze delle Aziende in caso di attivazione della continuità
assistenziale nell’ambito delle UTAP, delle équipes territoriali o delle altre
forme organizzative strutturali delle cure primarie

ART. 69 - RAPPORTI CON IL MEDICO DI FIDUCIA
E LE STRUTTURE SANITARIE.
1. Ai fini del corretto rapporto tra
i medici di continuità assistenziale e le Aziende sanitarie locali in merito
al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda
gli aspetti sanitari, ed il rispetto delle norme in essi contenute, le Regioni
individuano, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione
della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali preposte.
2. I medici convenzionati di cui al
presente Capo sono tenuti a collaborare con le suddette strutture dirigenziali
in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
3. Il sanitario in servizio, al fine
di assicurare la continuità dell’assistenza ed un efficace integrazione delle
professionalità operanti nel territorio, interagisce con il medico di fiducia
e con le strutture aziendali, secondo modalità da definirsi nell’ambito degli
Accordi regionali.
4. In attesa che le regioni definiscano
le procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo, e modelli di
interazione professionale, il sanitario in servizio, al fine di assicurare
la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a
compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"),
di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria,
in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita
agli atti del servizio.
5. La copia destinata al servizio
deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da
Stato straniero.
6. Nel modulo dovranno essere indicate
succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi
sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso -
la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra
notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
7. Saranno, altresì, segnalati gli
interventi che non presentino caratteristiche di indifferibilità

ART. 70 – SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI.
1. Il medico che non può svolgere
il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede
alla sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi.
2. Gli Accordi Regionali, in attesa
che siano operative le forme associative complesse quali equipe, nuclei di
cure primarie o Utap, possono prevedere figure di coordinamento dei medici
della continuità assistenziale operanti in uno specifico ambito territoriale
con funzioni di raccordo con il responsabile aziendale, anche ai fini di quanto
previsto dal presente articolo e dal comma 5 dell’articolo 62.
3. Nelle more dell'espletamento delle
procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite
dall'art. 63, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei
termini e delle procedure di cui ai commi successivi.
4. Per sostituzioni superiori a 9
giorni, l'Azienda conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della
graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 2, comma 12, o,
in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità
per i medici residenti nel territorio della Azienda.
5. Qualora non fosse possibile garantire
il servizio secondo le procedure di cui al precedente comma, l’Azienda potrà
concordare, ai sensi del comma 14 dell’articolo 65, con i medici incaricati
un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite
massimo di 38 ore.
6. Ai sensi della Legge 448/2001,
art. 19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui
al comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno
incaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria
regionale vigente, nei casi di carente disponibilità.
7. Per carente disponibilità di cui
al comma precedente, si intende la mancanza di medici per:
a) rinuncia degli iscritti alla graduatoria
regionale di settore vigente.
b) raggiungimento del tetto massimo
di 38 ore settimanali da parte dei medici già incaricati del servizio.
8. L'incarico di sostituzione può
essere attribuito per un periodo fino a dodici mesi, sulla base del disposto
degli Accordi regionali. Un ulteriore incarico può essere conferito allo stesso
medico sulla base di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
9. L'incarico provvisorio cessa alla
scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico
a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento al medico interessato
di incarico a tempo indeterminato.
10. Nel caso in cui sia necessario
proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono
attribuiti secondo l’ordine della graduatoria di disponibilità o, se esistente,
della graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medico precedentemente
incaricato.
11. Esaurite le procedure di cui al
comma 10, ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio vacante, la ASL
può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilità
e quella di settore.
12. L’azienda, per sostituzioni di
durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza i medici in reperibilità oraria
presso quella sede.
13. Tranne che per le ipotesi di cui
all’articolo 18 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrativo,
ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche
non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 23, si esprime
sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini
anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
14. Alla sostituzione del medico sospeso
dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede la
Azienda con le modalità di cui al comma 4.
15. È demandata alla contrattazione
regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative modalità
di attuazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo
ART. 71 – ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITÀ.
1. L'Azienda organizza turni di reperibilità
domiciliare nei seguenti orari:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti
i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli
giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli
giorni festivi.
2. Il medico di Continuità assistenziale
incaricato ai sensi degli artt. 63 e 70 del presente Accordo è tenuto ad effettuare
i turni di reperibilità secondo il disposto di cui al comma 1.
3. È demandata alla contrattazione
regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative modalità
di attuazione e di remunerazione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del
presente Accordo

ART. 72 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. In attuazione a quanto previsto
all’art. 9 del presente accordo, i compensi lordi omnicomprensivi per ogni
ora di attività svolta ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la
seguente tabella:
| |
dal 1.1.2004 |
dal 31.12. 2004 |
dal 31.12.2005 |
| onorario professionale |
19,91 |
20,40 |
20,84 |
2. Qualora l'Azienda non sia in grado
di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso,
nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un rimborso
forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attività,
nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
3. Su tutti i compensi di cui al presente
articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente
e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate
e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del
competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella
misura del 15% di cui il 9,375% a carico dell’azienda e il 5,625% a carico
del medico.
4. L'Azienda versa all’ENPAM, con
i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36%
sull'ammontare dell’onorario professionale di cui al comma 1, affinché questo
provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati
firmatari della presente intesa provvedono a stipulare apposito accordo, mediante
procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno
del medico per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto
della legge n. 379/90.
5. I compensi, indipendentemente dalle
modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assistenziale,
sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attività.
6. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio
2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di settembre
2005 e di gennaio 2006, l’ammontare risultante rispettivamente dal compenso
lordo di 0,31 Euro per ora di attività effettuata nel 2001, di 0,31 Euro per
ora di attività effettuata nel 2002, di 0,43 Euro per ora di attività effettuata
nel 2003. Con le stesse modalità le aziende erogano gli aumenti contrattuali
maturati dall’1.1.2004 alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo

ART. 73 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DAGLI INCARICHI.
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento
della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il
servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od
in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo,
ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello
di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso
alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonchè i danni subiti per
raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti
dal presente Accordo .
2. Il contratto e' stipulato, senza
franchigie, per i seguenti massimali:
a) 775.000 Euro per morte od invalidità
permanente;
b) 52 Euro giornalieri per invalidità
temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno, fatti salvo diversi
accordi regionali
3. La relativa polizza è stipulata
e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall’entrata
in vigore del presente Accordo.
4. Nell’ambito degli Accordi regionali
il medico inabile allo svolgimento dei compiti di cui al presente Capo, può
essere adibito a specifiche differenti attività inerenti il proprio incarico