MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
ART.
74 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Capo disciplina i rapporti
di lavoro instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici della
medicina dei servizi territoriali ai sensi dell’art. 13 del presente Accordo,
in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale
e distrettuale, per l’organizzazione delle attività sanitarie territoriali
a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione
e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis,
del D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e successive normative,
nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo citato,
le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo
indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal
capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato
ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’Allegato “N” al D.P.R. n. 484 del 1996.
Per questi vale il presente Accordo

ART. 75 – MASSIMALE ORARIO E SUE LIMITAZIONI.
1. Ai medici titolari di incarico
a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo
di 38 ore settimanali sulla base degli Accordi regionali.
2. La somma dell'attività per l'incarico
disciplinato dal presente Capo e di altra attività compatibile non può superare
l'impegno orario settimanale di 38 ore.
3. L'incarico di medicina dei servizi
territoriali fino a 24 ore settimanali cessa nei confronti del medico incaricato
a tempo indeterminato per la assistenza primaria o per la pediatria di libera
scelta che detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore rispettivamente
a 600 o 320 scelte.
4. L’incarico a 38 ore comporta l’esclusività
del rapporto, fatta salva la libera professione.
5. Il medico titolare di rapporto
convenzionale di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta può detenere
anche un incarico di medicina dei servizi territoriali non superiore, in ogni
caso, a 24 ore settimanali.
6. Le diverse situazioni esistenti
all’entrata in vigore del presente Accordo, restano immutate fino alla stipula
degli Accordi regionali
ART. 76 – AUMENTI D’ORARIO.
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili
orari di attività per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato, ad
esclusione delle ore rese libere per inquadramento a tempo indeterminato nella
dirigenza medica della dipendenza, interpella i medici già titolari di incarico
a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria
disponibilità e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici
operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di
incarico.
2. A parità di anzianità di incarico
prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di
laurea.
3. Qualora, dopo aver espletato la
procedura di cui ai commi 1 e 2, siano disponibili turni vacanti, l’azienda
può comunicare la disponibilità al Comitato di cui all’art. 23 per l’eventuale
trasferimento di medici già incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda

ART. 77 - RIDUZIONE DI ORARIO DEGLI INCARICHI
E SOPPRESSIONE DEI SERVIZI.
1. Per mutate ed accertate esigenze
di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda
può dar luogo a riduzione di orario dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato
mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione
dell'orario si applica al medico con minore anzianità di incarico nell'ambito
del medesimo servizio.
2. I provvedimenti con i quali si
riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati
dal presente accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art.
23.
3. Eventuali nuovi aumenti di orario
interessanti servizi già oggetto di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti
al medico al quale era stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile,
o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico
più basso.
4. Nel caso di non agibilità temporanea
delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo
temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico
per l'interessato e senza soluzione di continuità dell’incarico.
ART. 78 – COMPITI E DOVERI DEL MEDICO – LIBERA
PROFESSIONE.
1. Il medico titolare di incarico
a tempo indeterminato deve:
a) attenersi alle disposizioni contenute
nel presente accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento
del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) osservare l'orario di attività
indicato nella lettera di incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono
al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in
vigore per il personale dipendente.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario
sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico
inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate.
4. Ripetute e non occasionali infrazioni
in materia di orario di lavoro e di rispetto dei compiti previsti dal presente
Capo potranno essere contestate al medico secondo la procedura di cui all’articolo
30 del presente Accordo.
5. Il mancato invio dell’Allegato
L o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico
del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 30.
6. Il medico è tenuto a svolgere tutti
i compiti affidati dall'Azienda, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine
alle sedi ed alla tipologia dell'attività.
7. Sono inoltre doveri e compiti del
medico:
a) l’adesione alle équipes territoriali
ed alle altre forme associative complesse e strutturali;
b) lo sviluppo e la diffusione della
cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, anche
in relazione a quanto previsto dall’art. 29;
c) la collaborazione funzionale con
la dirigenza sanitaria dell’Azienda per la realizzazione dei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale.
8. I medici titolari di incarico a
tempo indeterminato partecipano ai progetti assistenziali secondo quanto definito
dagli Accordi regionali ed aziendali.
9. Il medico incaricato per le attività
di medicina dei servizi può esercitare la libera professione al di fuori degli
orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e
puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
10. Il medico che svolge attività
libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione
in coerenza col disposto del comma 1.
11. Nell'ambito dell'attività libero
professionale il medico dei servizi territoriali può svolgere attività in
favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue
successive modificazioni e integrazioni.
12. Per le attività disciplinate dal
presente Capo, sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 146/1990
e della legge 83/2000, quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza,
di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale.
13. E’ demandata alla contrattazione
regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione del
presente articolo, secondo quanto disposto dall’art. 14.
14. Le Aziende sanitarie possono affidare
sulla base di accordi regionali, ed esigenze organizzative, incarichi per
specifiche responsabilità ai medici di cui al presente Capo.

ART. 79 – TRASFERIMENTI.
1. Il trasferimento dei medici tra
Aziende della stessa regione o di regioni diverse, può avvenire a domanda
del medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate.
2. Per il trasferimento a domanda,
l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza
e di destinazione.
3. L'Azienda di destinazione deve
dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire
mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di più
medici interessati, prevale la posizione del medico che svolge l'attività
di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico,
la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
4. Ove sia possibile in relazione
alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'Azienda di destinazione
con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza.
5. Il trasferimento del medico nell'ambito
dei servizi distrettuali della Azienda può avvenire anche a domanda dell'interessato.
6. Le Aziende, fatto salvo quanto
previsto in materia di riduzione degli orari dall’articolo 77, possono attivare
modifiche delle sedi di attività dei medici, con mantenimento dell’orario
complessivo del medico, all’interno della Azienda nell’ambito di accorpamenti
di sedi funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi territoriali,
d’intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo.
7. I trasferimenti d’ufficio devono
essere giustificati o dall’opportunità di unificare in un sola zona le prestazioni
del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto
dei criteri generali in materia di mobilità concordati a livello aziendale
con i sindacati firmatari del presente accordo.
8. Nel caso di trasferimento d’ufficio
al medico viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività
già assegnato; l’orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato
dall’Azienda sentito il medico.
9. Il medico trasferito, a domanda
o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza.
10. Nel caso di non agibilità temporanea
delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo
temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico
per l'interessato.
11. Al medico che accetta il trasferimento
di incarico ad altra Azienda viene garantita, comunque, la contestualità,
in continuità di servizio, tra la cessazione del vecchio incarico e l’attivazione
del nuovo.
1. Gli Accordi regionali disciplinano
la disponibilità del medico di medicina dei servizi territoriali, previo suo
consenso, presso strutture o Enti del Servizio sanitario nazionale o regionale.

ART. 81 – SOSTITUZIONI.
1. Alle sostituzioni dei medici incaricati
a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio
l'Azienda provvede assegnando incarichi provvisori secondo l’ordine della
graduatoria aziendale di disponibilità, di cui all’art. 15, comma 12, o, in
mancanza, di quella regionale di settore se presente, di cui al presente Accordo,
con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda.
2. L'incarico di sostituzione non
può superare la durata di tre mesi.
3. L'incarico di sostituzione cessa
alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico
a tempo indeterminato.
4. Alla scadenza, un ulteriore incarico
potrà essere conferito dalla Azienda ad un altro medico a seguire e secondo
l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità, di cui all’art. 15,
comma 12, o, in mancanza, di quella regionale di settore, di cui al presente
Accordo.
5. Tranne che per le ipotesi di cui
all’articolo 18 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrativo,
ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche
non continuativi, per motivi che non siano quelli previsti dall’art. 18, l'Azienda
sentito il Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla prosecuzione della
sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione
del rapporto convenzionale.
6. Alla sostituzione del medico sospeso
dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 30 provvede l’Azienda
con le modalità di cui ai commi 2 e 4.
7. Al medico sostituto spetta il trattamento
economico di cui all'articolo 85.
ART. 82 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO - CONGEDO
MATRIMONIALE.
1. Per ogni anno di effettivo servizio
prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di
permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purché l'assenza
dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque
volte l'impegno orario settimanale.
2. Il permesso è usufruito in uno
o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque
giorni 3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso esso è
concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.
4. Ai fini del computo del permesso
retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza
non retribuiti di cui all'art. 84.
5. Il periodo di permesso viene fruito
durante l’anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo
semestre dell’anno successivo.
6. Per periodi di servizio inferiori
ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito quanti sono i
mesi di servizio prestati.
7. Al medico confermato spetta un
congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi,
purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative
pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore
a tre giorni prima della data del matrimonio.
8. Durante il permesso retribuito
e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

ART. 83 – MALATTIA - GRAVIDANZA.
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato
che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente
nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa,
l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di
servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi
e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.
2. L'Azienda può disporre controlli
sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
3. In caso di gravidanza o puerperio,
l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza
e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto
in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici
settimane.
ART. 84 - ASSENZE NON RETRIBUITE.
1. Il medico è sospeso dall’incarico,
con conservazione dello stesso, con le modalità e per i motivi di cui all’art.
18 del presente Accordo.
2. Salvo il caso di inderogabile urgenza,
il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al
presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
3. Ricorrenti assenze non retribuite
sono valutate per l'eventuale procedimento di cui all'art. 30 del presente
Accordo.
4. In caso che il medico svolga incarichi
ai sensi del presente Capo in più posti di lavoro o in più Aziende il periodo
di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
5. Nessun compenso è dovuto al medico
per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati
a nessun fine come anzianità di incarico.

ART. 85 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. A far data dall’1.1.2004, il trattamento
economico è quello previsto dall’art. 14 allegato N del Dpr 270/2000, fatta
esclusione per il contributo previdenziale di cui al comma 1, lettera d),
incrementato di euro 1.81 per ogni ora di incarico. L’incremento previsto
alla data dell’1.1.2004 viene incrementato di euro 0,49 dal 31.12.2004. L’incremento
maturato al 31.12.2004 viene incrementato di euro 0,44 dal 31.12.2005.
2. Su tutti i compensi di cui al presente
articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente
e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate
e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del
competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella
misura del 22,5% di cui il 13,00% a carico della azienda e il 9,5 % a carico
del medico.
3. Le Aziende liquidano a ciascun
medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 in tre rate previste
con le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di Gennaio 2006, l’ammontare
risultante rispettivamente dal compenso lordo di 0,48 Euro per ora di incarico
nel 2001, di 0,48 Euro per ora di incarico nel 2002, di 0,675 Euro per ora
di incarico nel 2003. Con le stesse modalità le aziende erogano gli aumenti
contrattuali maturati dall’1.1.2004 alla data di entrata in vigore del presente
Accordo.
ART. 86- RIMBORSO SPESE DI ACCESSO.
1. Per incarichi svolti in comune
diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa
provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro
in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.
2. Il rimborso non compete nell'ipotesi
che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio
presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito,
il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta
soppressione all'Azienda.
3. La misura del rimborso spese sarà
proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza
in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata
qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale
o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

ART. 87 - PREMIO DI COLLABORAZIONE.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato
è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso
di cui all’articolo 85, comma 1.
2. Detto premio è liquidato entro
il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Al medico che cessa dal servizio
prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione
del servizio.
4. Il premio di collaborazione non
compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di
sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
ART. 88 - PREMIO DI OPEROSITÀ.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato
spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di
una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati
tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente
Capo.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità
di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando
a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in
base al compenso orario in vigore al momento della cessazione del rapporto,
è ragguagliata alle ore effettive di attività svolta dal medico in ogni anno
di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità
di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore
a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni
non è computata.

ART. 89 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
DERIVANTI DALL’INCARICO.
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento
della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il
servizio di medicina dei servizi contro i danni da responsabilità professionale
verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività
professionale espletata ai sensi del presente Capo, ivi compresi, ove l'attività
sia prestata in una sede diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro,
nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati
e delle commissioni previste dal presente Accordo.
2. Il contratto è stipulato, senza
franchigie, per i seguenti massimali:
c) 775.000 Euro per morte od invalidità
permanente;
d) 52 Euro giornalieri per invalidità
temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
3. La relativa polizza è stipulata
e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla entrata
in vigore del presente Accordo.
ART. 90 - RAPPORTI TRA IL MEDICO CONVENZIONATO
E LA DIRIGENZA SANITARIA DELL’AZIENDA.
1. Ai fini del corretto rapporto tra
i medici dei servizi territoriali e le Aziende sanitarie locali in merito
al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda
gli aspetti sanitari, ed al rispetto delle norme in esse contenute, le Regioni
individuano, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione
della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali preposte.
2. I medici convenzionati di cui al
presente Capo sono tenuti a collaborare con le suddette strutture dirigenziali
in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
