Visto
l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni
e modificazioni.
Visto il Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 risultante
dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003.
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente
ad oggetto las disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per
il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002
n. 289, del 24 luglio 2003.
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138.
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 29 luglio 2004
Visto l’art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre
2004 n. 311.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato
Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N.
502 DEL 1992 e successive modificazioni ed integrazioni