Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, comporta una riorganizzazione complessiva dell'area della medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualità dell'assistenza e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso all'uso appropriato dell'offerta di prestazioni sanitarie.
Il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, nell'ambito dei principi e secondo le modalità scaturite dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92.
La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono
strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi
tesi a coniugare qualità e compatibilità economica.
Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza di medicina
generale in un contesto di continuità e globalità,
anche aspetti relativi al coinvolgimento del medico nella organizzazione
distrettuale ed alla sua partecipazione alle attività delle
aziende, mirate ad una più appropriata definizione dell'intervento
sanitario, sensibile alle sollecitazioni che provengono da ampi
strati della popolazione coinvolti in problematiche che afferiscono
ai diversi settori della pubblica amministrazione.
È quindi necessario uno strumento che abbia una doppia
caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca certezza
di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle
esigenze mutevoli della collettività.
In questo scenario in divenire l'accordo tenta di consolidare
ulteriormente la struttura della medicina generale e di aprire
nuove strade alla creatività organizzativa delle istituzioni
e delle rappresentanze sociali che operano nell'area, affrancandole
da uno schematismo convenzionale tradizionalmente rigido.
Da tale contesto è esaltato e sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a:
- forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, i processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, gli interventi specifici per la popolazione anziana al proprio domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettività, l'assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata a tossicodipendenti, malati di AIDS, malati mentali. A queste possibilità si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualità dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attività di ricerca epidemiologica, per la didattica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale e presidi delle Aziende sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione;
- continuità assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93. Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validità assistenziale, in un coerente rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessità di salvaguardare in ogni caso la continuità assistenziale nelle 24 ore è stata affrontata prevedendo una normativa transitoria, della quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare le nuove forme di organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere per dare contenuto alle intese regionali;
- economicità della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della più recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio Sanitario Nazionale, una particolare attenzione è dedicata alla previsione di modalità per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il medico al loro rispetto.
L'accordo segna il punto di passaggio da una sperimentazione
lasciata alla spontaneità degli interessati alla indicazione
di una serie di criteri-guida come principi di riferimento nella
stipulazione delle intese.
L'accordo tende a superare la frammentazione della medicina generale
in comparti categoriali separati da fonti normative diverse, unificando
l'area e consentendo, di conseguenza, di disciplinarla in una
visione unitaria, obiettivo necessitato anche dalla entrata in
vigore dal 1 gennaio 1995 della nuova disciplina sull'accesso
alla medicina generale esercitata nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, per la quale è stato compiuto lo sforzo di superare
l'attuale difficile fase di transizione da un libero sistema d'accesso
ad un sistema razionalizzato dal decreto legislativo n. 256/91,
fondato su un processo formativo professionalmente specifico.
Nell'accordo ai principi ed istituti che riguardano la generalità dei medici di medicina generale si affiancano le parti dedicate alla medicina primaria da mettere a disposizione di tutti i cittadini, alla garanzia della assistenza continuativa nelle 24 ore giornaliere, ad una risposta professionale qualificata al verificarsi di una situazione di emergenza, alla predisposizione di uno strumento snello per eventuali attività di medicina generale da espletare nei servizi distrettuali ed, infine, agli ambiti rimessi alla contrattazione regionale.
È da sottolineare che viene completata, nella parte
relativa all'impegno nelle attività di emergenza sanitaria
territoriale, la parziale e insufficiente disciplina già
prevista all'interno del D.P.R. n. 41/91, concernente la guardia
medica, prevedendo un sistema di programmazione aziendale dei
corsi di formazione dei medici strettamente legato al fabbisogno
dell'azienda stessa, in modo da creare risorse di personale qualificato
effettivamente utilizzabili.
In questo senso l"accordo può, anche, costituire un
utile strumento, per realizzare le "Linee guida per l"emergenza
sanitaria territoriale", d"iniziativa del Ministro della
Sanità, nella parte riguardante la rete territoriale di
servizi per l"emergenza sanitaria.
In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della medicina generale e di accentuazione del ruolo delle Regioni, in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, è stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della Sanità nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare, oltreché' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novità di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione degli accordi regionali e dei loro risultati.