ACCORDO REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
L'attività dei medici di emergenza territoriale ( MET) è
disciplinata dalla L.R. 4 maggio 1998 n.21 e dall'ACN di cui al D.P.R. 270/2000.L'art.
4 del suddetto D.P.R. 270/00 disciplina, tra l'altro, le incompatibilità ai
sensi dell'art. 4 comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412 che prevede il principio,
esteso anche al personale convenzionato di cui all'art. 48 ' L * 23 dicembre
1978, n. 833, in base al quale con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile >` con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti
anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.
ART. 1 COMPITI DEL M.E.T. RETRIBUITI CON LA QUOTA FISSA ORARIA (ART. 65 - COMMA 1)
Il medico di emergenza territoriale svolge i seguenti compiti istituzionali, che devono essere prestati su tutto il territorio regionale:
• interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni
al presidio 1~J
ospedaliero, con mezzo attrezzato;
• attività assistenziali ed organizzative in occasione di
maxiemergenze
• trasferimenti di assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
• attività presso la centrale operativa;
Oltre ai compiti istituzionali di cui sopra ed a quelle stabilite
dall'art. 2 della legge 4 maggio 1998, n. 21 il medico di emergenza sanitaria
assicura le seguenti prestazioni aggiuntive:
svolge attività ambulatoriale di prime cure nelle sedi aziendali;
svolge attività di coordinamento in centrale operativa 118.
Il medico di emergenza sanitaria territoriale assicura, inoltre,
sull'intero territorio regionale le seguenti prestazioni:
Collabora, per il tempo in cui non è iinpegnato in compiti
propri dell'incarico, nella attività di emergenza e di primo intervento nei
presidi territoriali e ospedalieri dell'azienda sanitaria e nella struttura
di pronto soccorso del presidio ospedaliero e nel DEA, secondo modalità organizzative
definite dall'Azienda;
A) Viene iinpegnato in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche culturali;
B) Svolge nella centrale operativa attività di coordinamento
e di riferimento interno ed esterno al servizio;
C) Viene impegnato per interventi di assistenza e di soccorso
avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante, secondo le nonne
vigenti per l'elisoccorso in Valle d'Aosta;
D) Svolge compiti di fonnazione ed aggiornamento del personale
non medico del servizio;
E) Svolge, se in possesso del titolo di animatore di formazione,
compiti di fonnazione ed aggiornamento del personale medico del servizio;
F) -Partecipa a progetti fonnativi e di educazione sanitaria
dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento
sanitario.
G) Assicura la corretta compilazione della modulistica /(relazione
mediche e/ o di qualità) richiesta dall'Azienda in modo accurato in tutte
le sue parti e per tutte le voci riguardanti il servizio espletato e per tutti
i servizi svolti.
Comporta sanzione disciplinare la sistematica e ripetuta
disapplicazione del punto G).
ART. 2 DEBITO ORARIO DEL MET
Il debito orario annuale del MET è concordato in 1756 ore
pari a 146 turnì.( 38h settimanali x52 settimane detratte 180 h/anno di congedo
ordinario e 40h di aggiornamento obbligatorio di base)com»spondenti a circa
12 turni mensili.
ART. 3
ORE ECCEDENTI IL DEBITO ORARIO BASE
Per assicurare la copertura del servizio territoriale, in
carenza di organico, sono autorizzate fino ad un massimo di 220 ore/mese per
sede (~pari a 18 turni mensili aggiuntivi) necessarie per evitare la sospensione
del servizio in una delle sedi attive e fino ad un massimo di 660 ore annue
individuali.
1 medici incaricati presso l'Azienda per l'emergenza sanitaria
territoriale, siano essi con incarico a tempo indeterminato che con incarico
a termine, fermo restando che l'Azienda si attiverà per la copertura dei posti
vacanti, possono aderire alla copertura dei sopracitati turni vacanti con
ore di lavoro aggiuntive, nei limiti orari sopradefiniti.L'adesione a tale
copertura, da effettuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
accordo, ovvero entro 30 giorni dalla data di inizio dell'incarico, comporta
l'accesso alla quota aggiuntiva oraria di lire 12.753. Tale adesione deve
contemplare le ore che il medico è disponibile ad assicurare annualmente e
l'eventuale recesso deve essere comunicato con 60 giorni di preavviso escluso
il mese di riferimento.
Le parti si impegnano a rivedere i contenuti del presente
articolo entro il semestre successivo al passaggio alla dipendenza.
ART. 4
CONGEDO ORDINARIO
Il DPR 270/2000 sancisce il diritto del medico dell'emergenza
ad un riposo annuale retribuito per un massimo di 21 giorni consecutiv~ pari
a 114 ore complessive, di cui 11 giorni a scelta discrezionale del Medico
e 10 giorni a scelta dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché
l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari
a tre volte l'impegno orario settimanale.
Le parti confermano quanto indicato nell'accordo regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 110 del 24 gennaio 2000;
ART. 5
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Sono riconosciute 40 ore/anno di aggiornamento obbligatorio
retribuite come ore lavorative tabellari, ivi compresa l'attività didattica
e di tirocinio pratico nelle strutture del DEA.
La partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento
professionale organizzati dall'Azienda è obbligatoria.
ART. 6
REPERIBILITA'
Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno
1999.
ART. 7
SERVIZIO MENSA
Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale
di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno
1999 .
ART. 8
ASSICURAZIONE CONTRO 1 RISCI-H DERIVANTI DAGLI INCARICI-H
Le parti confermano quanto nell'accordo regionale di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999.
ART. 9
TRATTAMENTO ECONONOMIiCO
In applicazione del comma 6 dell'art.68 del DPR 28 luglio 2000 n. 270, per le attivita' aggiuntive di cui al presente accordo è confermato il compenso mensile pari a £ 2.100.000 già previsto dall'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 24 gennaio 2000.
Tale compenso aggiuntivo viene corrisposto su base oraria,
suddividendo l'irnporto totale per le 1976 ore di debito orario del NIET,
e pertanto pari a lire 12.753, fenno restando il limite massimo attribuibile
di lire 2.100.000.
Al medico che assicura turni aggiuntiv~ su richiesta dell'Azienda,
viene corrisposto il trattamento economico tabellare spettante maggiorato
dello stesso incremento di lire 12.753.
In questa fase di prima applicazione della corresponsione
del compenso aggiuntivo su base oraria, anziché su base forfettaria, l'Azienda
monitorizza le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente accordo,
nonché le ore aggiuntive rese e la relativa spesa, avuto riguardo al budget
che la stessa definisce annualmente per l'emergenza sanitaria territoriale.
INDENNITA'PER SERVIZIO DISAGIATO
Le ore di attività svolte nei giorni e negli orari sottoelencati
saranno remunerate con una tariffa oraria maggiorata di L. 25.000 lorde.
I' Gennaio ore 08.00- 08.00 giorno successivo
6 Gennaio ore 08.00- 08.00 giorno successivo
Pasqua ore 08.00- 08.00 giorno successivo
Pasquetta ore 08.00- 08.00 giorno successivo
25 Aprile ore 08.00- 08.00 giorno successivo
l'Maggio ore 08.00- 08.00 giorno successivo
15 Agosto ore 08.00- 08.00 giorno successivo
24 Dicembre ore 20.00- 08.00
25 Dicembre ore 08.00- 08.00 giorno successivo
26 Dicembre ore 08.00- 08.00 giorno successivo
31 Dicembre ore
20.00- 08.00
ART. 10
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Nell'ambito dell'attività di filtro svolta nell'ambulatorio di prime cure il MET sarà remunerato per le prestazioni aggiuntive rese secondo il tariffario previsto dalla lettera A del nomenclatore tariffario dall'allegato D del DPR 270/2000.
ART. 11
PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA
L'art. 8, comma 1 -bis del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229, recante
"Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a nonna
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", prevede che le aziende
unità sanitan»e locali e le aziende ospedaliere utilizzino, "ad esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla
stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. P, er,,
costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.
48 della legge dicembre 1978, n. 833."
Lo stesso comma 1-bis prevede, inoltre, che entro un anno
dall'entrata in vigore del decreto legislativo che modifica il precedente
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero-
dal 31 luglio 1999, "le regioni possono individuare aree di attività
dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'únpiego.
A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolan' di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque
al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati
a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e previo giudizio
di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 dicembre 1997, n.502 ".
Tale previsione non-nativa disciplina, dunque, l'eventuale passaggio alla dipendenza umicamente dei medici addetti all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi e, a differenza del modificato art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. 502/1992, non contempla analogo passaggio per gli addetti al servizio medico di guardia medica.
Costoro rientrano, infatti, nella previsione del nuovo art.
8, comma 1, lett. e), dovendo garantire la continuità assistenziale, sempre
con rapporto convenzionale, mediante il coordinamento operativo con le altre
categorie di convenzionati dell'area della medicina generale, attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale
del servizio.
Per una migliore organizzazione delle attività dell'Emergenza
Territoriale, si ritiene opportuno dare attuazione alle nonne. sopracitate,
autorizzando il procedimento per il passaggio in ruolo del person
convenzionato già addetto all'attività di emergenza sanitaria
territoriale.
Hanno, pertanto, titolo a presentare la domanda di partecipazi
ne al giudizio di idoneità sopracitato ed all'accertamento preliminare della
conoscenza della lingua francese i medici titolari di incarico a tempo indeterminato
nell'emergenza sanitaria territoriale, già in servizio presso l'Unità Sanitaria
Locale della Valle d'Aosta, alla data di entrata in vigore del D. L.vo 229/1999,
ovvero alla data del 31 luglio 1999, in possesso di cinque anni di anzianità.
Per il calcolo dell'anzianità richiesta è prevista la possibilità di sommare
all'attività svolta come MET l'anzianità di incarico come titolare di continuità
assistenziale presso l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta.
Tale periodo viene utilizzato soltanto ai fíní dell'ammissione
al giudizio di idoneità e, pertanto, non verrà valutato. La domanda dovrà
essere presentata anche dai medici che matureranno la richiesta anzianità
di cinque anni entro il 31 luglio 2004, purché già in servizio in qualità
di MET con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 1999.
Per questi ultimi, in caso di esito favorevole del giudizio
di idoneità, e dell'esame preliminare di accertamento della conoscenza della
lingua francese, transiteranno alla dipendenza soltanto al compimento dell'anzianità
prevista e nei limiti della dotazione organica definita annualmente dall'Azienda
USL.
La graduatoria redatta dalla Commissione costituita ai sensi
del DPCM 12 dicembre 1997, n. 502 verrà utilizzata secondo l'ordine della
stessa al compimento dei cinque anni di anzianità nei limiti della dotazione
organica definita annualmente dall'Azienda secondo le normative vigenti.
Le prove di esame di accertamento della conoscenza della
lingua francese ed il giudizio di idoneità, si svolgeranno in un'unica soluzione
sia per coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio richiesta sia
per coloro che matureranno successivamente tale requisito per cui la mancata
presentazione entro il termine stabilito, costituisce rinuncia al diritto
di partecipare alla procedura preliminare all'inquadraniento nel ruolo sanitario
e comporta
mantenimento del rapporto convenzionale.
ART. 12 -
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto con incarico a tempo indeterminato del MET può
essere sospeso da parte dell'Azienda U.S.L. per motivi di studio diversi da
quelli obbligatoni di cui all'art. 16 del D.P.R. 270/00 e per periodi superiori
a 30 giorni salvaguardando le esigenze organizzative del servizio e tenuto
conto dell'interesse che la formazione svolta dal medico riveste per l'Azienda.
Il medico che usufi-uisce della sospensione del rapporto per motivi di studio
autorizzato dall'Azienda si iinpegna ad utilizzare la professionalità acquisita
a favore dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per un periodo da definirsi
a livello aziendale.
Il periodo di sospensione del rapporto convenzionale per
i motivi di cui sopra non può essere considerato, a nessun titolo, come attività
di servizio e non può comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico
del SSN.
Art. 13
INCARICHI PROVVISORI
In deroga alle disposizioni dell'A.C.N., per la cronica carenza di medici disponibili ad accettare incarichi con le procedure e la durata fissate dall'art. 67 del D.P.R. n. 270/2000, e per l'inderogabile necessità di garantire il servizio, l'Azienda può conferire ai medici, secondo le modalità di attribuzione vigenti, incarichi provvisori di durata non superiore a un anno, non immediatamente rinnovabili.
Il medico è tenuto a fornire preavviso di 30 giorni nel caso
di dimissione volontarie anticipate. Il mancato rispetto di tale preavviso
comporta la mancata corresponsione del trattamento economico rapportato agli
ultú-ni 30 giorni di servizio reso.
Art. 14
MONITORAGGIO ACCORDI
Il Comitato permanente regionale di cui all'art. 12 del D.P.R.
270/2000 è sede di osservazione del presente accordo ed effettua il monitoraggio
dello stesso con cadenza semestrale con particolare riferimento alla corretta
applicazione dello stesso , alla verifica dei servizi erogati e,della qualità
degli stessi.
DOTT. ROBERTO VICQUERY
ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA', SALUTE E POLITIC11E SOCIALI
DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U. S.L.
DOTT. MASSIMO PESENTI CAMPAGNONI
(DELEGATO)
F.I.M.M.G.
DOTT. ROBERTO ROSSET
S.A.V.T.
DOTT. GIOVANNI BODO'CORONA
Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(per gli aspetti di deontologia professionale)
DOTT. MARIO 11ANUELE
(DELEGATO)
Aosta, lì 27 dicembre 2001.