CAPO I

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

Art. 1

(Principi fondamentali)

  1. La Regione, in armonia con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con l'autofinanziamento del servizio sanitario, applica i principi fondamentali di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), tramite:
a) la regionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari, diretta ad assicurare le prestazioni e le attività previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza, definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione ed alle risorse disponibili;
b) l'aziendalizzazione della produzione delle prestazioni ed attività, diretta ad assicurare la qualità e la razionalità dei processi organizzativi, produttivi e gestionali, nonché il controllo della formazione dei costi;
c) la responsabilizzazione economica delle strutture, diretta a sviluppare le capacità strategico-gestionali, professionali- organizzative e tecnico-operative del personale;
d) l'integrazione fra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi sanitari e di promozione della salute, rafforzare la tutela dei soggetti deboli, elevare gli standard delle prestazioni socio-assistenziali;
e) il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi per la protezione dell'ambiente, al fine di migliorare la tutela e la qualità dell'ambiente, nonché l'efficacia degli interventi per la tutela e la promozione della salute.